Entro il 18 dicembre dovrà essere versato il saldo IMU 2023. Il versamento deve essere effettuato sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il Comune era tenuto a inserire il prospetto delle aliquote (Legge n. 160/2019) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel portale del federalismo fiscale.
Saldo IMU 2023 |
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Versamenti |
1° acconto o unico acconto 2023 |
16 giugno 2023
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2° rata/conguaglio 2023 |
18 dicembre 2023 |
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Calcolo |
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. |
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Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. |
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Ravvedimento |
Sì |
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1° rata |
Per la prima rata si applicano le aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente. |
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2° rata/saldo |
Il versamento deve essere effettato sulla base delle aliquote e regolamenti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote (Legge n. 160/2019) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel portale del federalismo fiscale. |
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Enti commerciali |
Versamento in 3 rate:
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Aliquote base e autonomia comunale |
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Fattispecie |
Aliquote base |
Autonomia comunale |
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Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,5% (con detrazione di 200 euro)
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Aumento dello 0,1% o diminuzione fino all’azzeramento.
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Fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993) |
0,1%
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Al ribasso, fino all’azzeramento
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Terreni agricoli |
0,76% |
Aumento sino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento |
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Immobili produttivi “gruppo D” |
0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota eccedente ai Comuni |
Aumento sino all’1,06% o diminuzione fino allo 0,76%
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Altri immobili (per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Altri immobili”, è ridotta al 75% - art. 1, comma 760, della Legge di Bilancio 2020 |
0,86%
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Aumento sino all’1,06% (in alcuni casi elevabile all’1,14% ) o diminuzione fino all’azzeramento
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In caso di mancata pubblicazione delle aliquote comunali entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Se le aliquote non sono state pubblicate entro il 28 ottobre, il saldo era pari alla prima rata pagata a giugno (50%+50%).
Dal prossimo anno, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata si applicheranno le aliquote base previste dai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 (vedi comma 756 e 767 dell’art. 1, Legge n. 160/2019).
Tutte le delibere IMU pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre 2023 sono reperibili al seguente link.
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