L’emissione dell’avviso bonario è necessario solo laddove l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate rilevi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, in tutti gli altri casi, è legittima l’emissione diretta della cartella esattoriale, con sanzioni piene, per omesso versamento di quanto risultante dal dichiarativo.
Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27724 del 2 ottobre 2023 , relativamente a un atto emesso a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
L’articolo citato prevede che avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria può:
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente (comunicazione di irregolarità ossia avviso bonario).
Le somme dovute a seguito dei controlli automatici sono iscritte a ruolo sulla base delle previsioni di cui all’art.2 del D.Lgs n. 462/1997.
Tali disposizioni vanno lette in coordinamento con l’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), in base al quale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Detto ciò, secondo la Cassazione, la Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 , non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 comma 2, (Cass. 18405 del 2021 ).
Nella specie, la cartella era stata pacificamente emessa "per omesso versamento delle imposte" dichiarate e non versate, sicché la CTR, nel ritenere doverosa la comunicazione di irregolarità e nell'annullare l'atto, ha errato in diritto.
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