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Impatriati. La residenza anagrafica garantisce il vecchio regime fiscale

10 Novembre 2023
Impatriati. La residenza anagrafica garantisce il vecchio regime fiscale

I lavoratori impatriati che trasferiranno la propria residenza anagrafica in un comune italiano entro il 31 dicembre 2023 potranno sfruttare il più conveniente regime fiscale previsto attualmente dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e oggetto di modifica da parte del decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, decreto attuativo della riforma fiscale, ora all’esame delle Commissioni parlamentari.

Si fa riferimento alla residenza anagrafica posto che sarebbe oramai impossibile, per chi è in procinto di trasferirsi o lo ha fatto di recente, rispettare il requisito dei 183 giorni richiesti ai fini della residenza fiscale. Concetto di residenza fiscale anch’esso oggetto di modifica sempre da parte decreto legislativo citato.  

In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che la residenza fiscale, acquisita con effetti solo dal 2024, comporterà, per i soggetti citati in premessa, l’applicazione dell'attuale agevolazione impatriati dal prossimo anno in avanti, fino alla fine del periodo agevolato (eventualmente prorogabile). 

Dunque, gli impatriati che hanno trasferito la loro residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero i titolari di rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, continueranno a beneficiare delle norme attuali molto più vantaggiose, ora oggetto di intervento dal decreto legislativo sulla fiscalità internazionale. 

Le modifiche apportate dalla riforma fiscale riguarderanno solo coloro i quali traferiscono la loro residenza fiscale in Italia dal 2024 in avanti. Fatto salvo quanto detto per i soggetti citati in premessa. 

Con il nuovo decreto è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento e che non faccia parte, comunque, del suo stesso gruppo (novità);
  • l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
  • i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108, e dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Dunque, come da relazione illustrativa del nuovo decreto, oltre ad una riduzione della percentuale di detassazione (si passa dal 70% al 50% con limite di reddito), si introducono requisiti più stringenti per accedere all’agevolazione, quali un periodo più lungo di residenza fiscale all’estero del contribuente (tre anni), nonché di permanenza in Italia dopo il rientro (cinque anni).

Con la riforma fiscale ritorna il requisito di elevata qualificazione o specializzazione del lavoratore impatriato. 

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Questo documento fa parte del FocusRIFORMA FISCALE 2023