Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, prot. n. 373040/2023, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari ai fini della gestione dei servizi legati alla fatturazione elettronica. L’aggiornamento tiene conto delle novità in materia di fatturazione elettronica ossia dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica prevista dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022.
Grazie al provvedimento citato, l’attivazione delle delega da parte dell’intermediario (invio massivo) sarà possibile anche indicando elementi di riscontro quali l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM.
Delega fatturazione elettronica forfettari |
|
Cosa |
Delega servizi fatturazione elettronica all’intermediario |
Soggetti interessati |
Tutti i contribuenti in regime forfettario indipendentemente dal monte ricavi/compensi |
Servizi delegabili |
|
Durata delega |
La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti. I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998). |
Attivazione delega (principali modalità) |
Consegna delega all’intermediario. Quest'ultimo ricevuti i moduli di delega, può inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione di tulle le deleghe ricevute. Proprio rispetto all’“invio massivo”, l’attivazione delle deleghe è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro sopra citati. |
In alternativa alla consegna del modulo all’intermediario, la delega può essere attivata direttamente dal soggetto passivo tramite la propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale. |
|
Nuovi elementi di riscontro |
|
Elementi di riscontro per i forfettari (fonte modello Redditi) |
|
Come da tabella, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per aggiornare gli elementi di riscontro da indicare ai fini del conferimento della delega all’intermediario; infatti, prima del nuovo provvedimento gli unici dati di riscontro da indicare nel modulo per il conferimento della delega erano gli importi relativi al “volume d’affari” e all’“IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente alla delega; ora se il delegante opera in regime di vantaggio ovvero in regime forfettario, gli importi da considerare sono quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. Posto che tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.
I nuovi elementi di riscontro sono:
Nella comunicazione “massiva” inviata dall’intermediario contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’attivazione della delega, devono essere indicati, tra l’altro, per ciascun delegante, i suddetti elementi di riscontro (vedi punto 4.5.1 del provvedimento del 5 novembre 2018 ).
Sullo stesso argomento:Fattura elettronicaRegime forfetario
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati