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Proroga secondo acconto delle imposte. La verifica della soglia di 170.000 euro per i ricavi e i compensi 2022

7 Novembre 2023
Proroga secondo acconto delle imposte. La verifica della soglia di 170.000 euro per i ricavi e i compensi 2022

L’art. 4 del D.L. n. 145/2023 prevede, solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento in proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.  

Il versamento può essere dilazionato fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata. 

Proroga secondo acconto al 16 gennaio

Cosa

Versamento secondo acconto

Imposte interessate

  • Irpef;
  • imposta sostitutiva regime di vantaggio;
  • imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • cedolare secca;
  • IVIE;
  • IVAFE;
  • imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni ecc. 

 

Contribuzione previdenziale 

Esclusa dalla proroga. L’esclusione riguarda anche i versamenti oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti. 

Soggetti esclusi dalla proroga 

  • Società di capitali;
  • società di persone;
  • enti commerciali e non commerciali;
  • persone fisiche non titolati di partita iva;
  • soci di società di persone o Srl in regime di trasparenza fiscale, se non titolari di partita IVA ecc.  

 

Scadenza versamento unico

16 gennaio

Rate 

Da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Ravvedimento

Obbligo versamento acconto

  • Persone fisiche > 52 euro (rigo RN 24 “differenza", LM 42 per i forfettari)

Rate acconto (regole ordinarie)

  • Unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro; 
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), o la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre. 
  • Per i soggetti ISA, unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro, in caso contrario, l’acconto si paga in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno, salvo proroghe, e 30 novembre).

Metodo storico

Versamento del 100% dell’importo indicato ai suddetti righi del modello Redditi 2023.

Metodo previsionale

Sulla base della minore imposta ipotizzata per l’anno in corso; tale metodo può essere utilizzato anche in ipotesi di imposta attesa superiore a quella dovuta sulla base dello “storico”.

Convivenza tra i due metodi 

Il metodo può cambiare da tributo a tributo. 

Considerato che la proroga si applica solo a coloro i quali dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, è bene fare attenzione alla verifica di tale requisito.

A tal fine dovranno essere individuati gli importi così come indicati negli appositi righi dei modelli dichiarativi. 

Verifica limite ricavi/compensi 170.000 euro

Tipologia di contribuente 

Modello e Rigo da verificare

Imprese-soggetti effettivi ISA

Quadro F modelli ISA (rigo F01 + F02)

Imprese in contabilità semplificata

Quadro RG modello Redditi, Rigo RG2 + RG3

Professionisti

Quadro RE, rigo RE 2

Contribuenti in regime forfettario

Quadro LM, LM 22, col. 3

Contribuenti in regime di vantaggio 

Quadro LM, rigo LM2 

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