Potrebbe subire importanti novità già nel breve il calendario delle scadenze fiscali, con adempimenti e versamenti che saranno oggetto di intervento con uno specifico decreto legislativo attuativo della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023 ).
I decreti che arriveranno in Consiglio dei ministri nella giornata di oggi, 23 ottobre 2023, in realtà saranno due: uno relativo alla revisione dello statuto del contribuente e l’altro relativo alla revisione del calendario di adempimenti e versamenti fiscali.
Tra gli interventi inseriti nel decreto sullo statuto del contribuente c’è quello che prevede l’ampliamento del perimetro oggettivo del contraddittorio preventivo, da estendere a tutte le tipologie di accertamento, nonché il riconoscimento per legge di un valore specifico all’istituto dell’autotutela, diritto del contribuente ma che rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a fornire alcun riscontro (cfr. Cassazione 4 giugno2014, n. 12496; Cons. Stato 3 ottobre 2012, n. 5199; Cons. Stato 6 luglio 2010, n. 4308). Autotutela che non ha effetti alcuni sui termini di presentazione del ricorso.
L’intervento potrebbe prevedere un’autotutela facoltativa e una obbligatoria.
Per quanto riguarda il decreto sulle scadenze il primo intervento dovrebbe riguardare i termini di presentazione del modello Redditi. Si potrebbe passare dal 30 novembre ai primi giorni di ottobre.
L’intervento è finalizzato alla piena e tempestiva attuazione del c.d. concordato preventivo biennale, una delle novità più importanti della riforma fiscale.
Infine, si ricorda che il D.L. fiscale n. 145/2023, collegato al D.d.L. di bilancio 2024, ha rivisto le regole di versamento del 2° acconto delle imposte in scadenza al 30 novembre 2023.
In particolare, il decreto prevede solo per il 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento in proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.
Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.
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Questo documento fa parte del FocusRIFORMA FISCALE 2023Secondo acconto imposte 2023
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