La nuova “sanatoria degli scontrini”, ex art. 4 del D.L. n. 131/2023 permette agli esercenti di sfruttare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Tali soggetti potranno ricorrere alla sanatoria ossia possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate con processo verbale di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Le violazioni regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.
Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Le violazioni sanabili sono quelle relative a: mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, mancata emissione dello scontrino, violazioni punite con la sanzione al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
Oltre alle sanzioni citate, il contribuente dovrà fare attenzione anche a sistemare le violazioni c.d. prodromiche ossia: omesso versamento, infedele dichiarazione, ecc.
Cosicchè, la mancata emissione dello scontrino elettronico e dunque l’omessa memorizzazione elettronica (e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate) ha delle conseguenze anche sull’Iva da versare. Con impatti anche in termini di errori sulle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe. e sulla dichiarazione Iva (e redditi).
Di conseguenza ci sarebbe da sanare l’omesso versamento delle imposte, la dichiarazione infedele (sanzione al 90%), nonché le violazioni commesse rispetto alle liquidazioni periodiche Iva.
Da qui, ipotizzando la mancata emissione di 20 scontrini, sarà necessario versare, con un minimo di 500 euro per violazione, un importo pari a 10.000 euro. Non opera il c.d. cumulo giuridico, ex art. 12. del D.Lgs. n. 472/1997.
Importo da ridurre in ravvedimento operoso: ad 1/7 se la violazione risale al 2022, 1/8 se la violazione risale al 2023.
Da qui, sulle violazione prodromiche, dovrebbe entrare in gioco quanto riportato nella circolare n. 42/E 2016 , documento di prassi nel quale l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza come la sanzione per dichiarazione infedele (90% - si tratta di una violazione non rilevabile mediante controlli automatizzati e formali) assorbe le altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l’omesso versamento.
Il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la citata sanzione.
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