L’Agenzia delle Entrate ha avviato un massiccio invio di avvisi di irrogazione delle sanzioni previste in materia di violazioni al blocco delle compensazioni in F24 dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010.
Destinatari degli avvisi sono coloro i quali, pur avendo debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro, hanno proceduto a compensare crediti erariali in F24 senza curarsi delle conseguenze fissate dalla norma citata. Potrebbero essere sanzionate tutte le compensazioni ad oggi ancora accertabili.
Blocco alle compensazioni in F24 | |
Cosa | Blocco assoluto alle compensazioni orizzontali, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010. Ammesse le compensazioni verticali anche se in transito in F24. |
Quando scatta |
Presenza di debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. |
Sanzioni |
50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione max trova limite massimo nel 50% dell’importo compensato in violazione del suddetto blocco. |
Imposte a debito/credito perimetro blocco compensazioni | Imposte dirette, Iva e le altre imposte indirette (ad esempio imposta di registro). Sono esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura. anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24. |
Preclusioni |
Il blocco non opera in presenza di contestazione del carico in sede giurisdizionale o amministrativa. Anche la sospensione legale della riscossione ferma il blocco alle compensazioni. |
L’eventuale presentazione dell’istanza di definizione agevolata delle cartelle, commi 231-252, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022permette di superare il blocco alle compensazioni in esame ma non ha alcun effetto rispetto alle violazioni pregresse commesse.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente risulti inadempiente o la definizione agevolata sia inefficace, anche le compensazioni orizzontali poste in essere in pendenza di sanatoria sono considerate in violazione del divieto in esame.
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