Allo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo e offrire la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), l’Agenzia invierà una comunicazione ai contribuenti per i per i quali risulta uno scostamento tra le risultanze di cui ai pagamenti elettronici e gli incassi certificati da fattura elettronica e dai corrispettivi telematici.
In particolare, con il provvedimento 3 ottobre 2023, prot. n. 352652/2023 sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e\o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
L’elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni di cui al provvedimento in parola è costituito da coloro per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
In base al provvedimento in parola, le violazioni commesse potranno essere sanate in ravvedimento operoso, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il provvedimento contiene il riferimento anche alla nuova “sanatoria degli scontrini”, ex art. 4 del D.L. n. 131/2023 per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Tali soggetti potranno ricorrere alla sanatoria ossia possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate con processo verbale di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Riferimento normativo | art. 4 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131 |
Fattispecie
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Possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, quindi con sanzioni ridotte, per regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi ex art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. n. 471/1997, per i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale. Un commerciante ha ricevuto il pagamento, ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”). |
Oggetto della regolarizzazione |
Violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023.
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Esclusioni | Violazioni per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. |
Nota bene | Le violazioni regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività. |
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Questo documento fa parte del FocusRavvedimento dei corrispettivi
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