In questi giorni stanno facendo parecchio discutere le comunicazioni di compliance inviate dall’Agenzia delle entrate con le quali l’Amministrazione finanziaria sollecita i contribuenti in regime forfetario a sistemare le irregolarità od omissioni commesse rispetto alla compilazione del quadro RS.
Il comma 73 della Legge n. 190/2014, Legge di stabilità 2015, prevede quanto segue:
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Con le istruzioni di compilazione del modello Redditi sono poi meglio dettagliati gli obblighi di compilazione del quadro RS del modello Redditi sia per i professionisti che per gli esercenti attività di impresa rispetto alle spese riconducibili allo svolgimento della propria attività e documentate da regolare fattura (si pensi ad esempio all’auto dell’agente di commercio detenuta in leasing).
Senza entrare nella liceità delle richieste dell’Agenzia delle entrate, c’è un aspetto a cui fare attenzione. La compilazione del quadro RS da parte dei forfetari deve avvenire per cassa o per competenza?
Ebbene, nella circolare n. 10/E 2016, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che i dati richiesti nel prospetto del quadro RS devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (in base alla vecchia normativa, prima della riduzione degli obblighi informativi ex art. 6-bis D.L. n. 34/2019).
Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata.
Il riferimento alla documentazione emessa o ricevuta sembra far intendere che la compilazione del quadro RS debba avvenire per competenza o quantomeno che rilevi la sola ricezione od emissione della fattura, tuttavia ciò sarebbe in contrapposizione con le regole di determinazione del reddito dei forfetari, basato sul pieno principio di cassa.
A ogni modo, sarebbe necessario uno specifico e più approfondito chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sullo stesso argomento:Regime forfetario
Questo documento fa parte del FocusQuadro RS Forfetari
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati