I contribuenti in regime forfetario non determinano il reddito imponibile in maniera analitica. Infatti, le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, in base alla percentuale di redditività attribuita per legge, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.
Dal reddito prodotto, ottenuto applicando al totale dei ricavi/compensi incassati nel periodo d’imposta, il coefficiente di redditività previsto per l’attività svolta, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi:
Al riguardo, come da circolare n. 10/E 2016, qualora i contributi versati siano superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 917/1986.
Inoltre, l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico, può essere dedotta, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, dai familiari indicati nell’art. 433 c.c.
Quanto detto finora vale solo per i «contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge».
Dunque, è da considerarsi legittima la deduzione analitica e in base al criterio di cassa, dei contributi pagati all’INPS da artigiani e commercianti o dagli iscritti alla gestione separata; stessa cosa dicasi per i contributi versati dai professionisti alle rispettive casse di appartenenza.
La deduzione potrà riguardare anche la contribuzione pagata in ritardo, al netto di interessi e sanzioni.
Non devono ritenersi deducibili dal reddito del contribuente in regime forfetario i contributi volontari ossia versati alle forme previdenziali integrative oppure le somme versate per il «riscatto della laurea». Somme deducibili solo laddove il contribuente in regime forfetario sia titolare al contempo di un reddito imponibile ai fini IRPEF. In tale caso potrà essere sfruttata la chance offerta dal già citato art. 10 del TUIR.
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