I forfettari, come noto, sono esclusi dall’applicazione degli ISA. Tali soggetti indicano i redditi nelle apposite sezioni del quadro LM e, pertanto, non devono compilare le caselle relative alle cause d’esclusione dall’applicazione degli indici presenti nei quadri RE, RF ed RG.
I contribuenti che adottano il regime forfetario devono fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta previsti in base all’art. 1, comma 73, della citata legge n. 190/2014.
L’Agenzia delle Entrate sta inviando ora una comunicazione ai contribuenti che hanno omesso tali dati nel modello Redditi 2022 PF presentato per il periodo d’imposta 2021 (righi da 375 a 381):
Tipologia di soggetti | Rigo | Descrizione |
Esercenti attività d’impresa |
RS375 |
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RS376 |
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RS377 |
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RS378 |
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Esercenti attività di lavoro autonomo | RS381 |
Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
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L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Dati contenuti nelle comunicazioni di compliance:
Notifiche degli avvisi - L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante PEC, una comunicazione, contenente le informazioni, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti disciplinato dall’art. 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2002, n. 82. Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.
Modalità con cui il contribuente può rispondere - Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità delle notifiche degli avvisi (v. sopra).
Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse - I contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, art. 1, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.
Regime sanzionatorio
Violazione | Natura della violazione | Importo sanzione |
La mancata o incompleta compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi dei contribuenti che operano nel regime forfettario determina: | una violazione formale ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. | Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da 250 a 2.000 euro e, in ogni caso, possono essere oggetto di ravvedimento operoso (1/8 entro un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione). |
Un altro tassello verso la raccolta dei dati finalizzata al concordato biennale?
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Questo documento fa parte del FocusQuadro RS Forfetari
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