Nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre scorso è stato pubblicato il D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 contenente disposizioni integrative e correttive della riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio scorso.
Nello specifico, il provvedimento interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Nel complesso della riforma dello sport, diversi sono gli adempimenti in materia di lavoro che associazioni e società sportive dilettantistiche devono porre in essere tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, RAS.
Partiamo dalla comunicazione al RAS dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro.
In particolare, la comunicazione che grava in capo all’ASD o SSD equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile all’INPS e all’INAIL in tempo reale.
La comunicazione è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli Enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’Impiego.
Si veda a tal proposito l’approfondimento dei consulenti del lavoro pubblicato in materia di recente.
Particolari disposizioni ci sono anche per quanto riguarda il Libro Unico del Lavoro, LUL.
In particolare, l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che per le collaborazioni coordinate e continuative in ambito dilettantistico il LUL venga tenuto telematicamente tramite apposita sezione del RAS; tuttavia, la tenuta del LUL può avvenire anche secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori.
A ogni modo, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
L’iscrizione del LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento; fermo restando che i relativi compensi possono essere erogati anche anticipatamente.
In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.
Infine, per quanto riguarda la denuncia Uniemens, da effettuare alle ordinarie scadenze, in alternativa al canale ordinario INPS, l’art. 35, comma 8-quinquies del D.Lgs. n. 36/2021, ammette la possibilità che l’adempimento della comunicazione mensile relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica sia assolta anche mediante una specifica funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (non ancora disponibile).
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