L’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021 recante la c.d. riforma dello sport regola l’atto costitutivo e lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
Il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, ultimo decreto correttivo sulla riforma dello sport, recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2023), all’art. 1 ha aggiunto il comma 1-quater al medesimo art. 7, disponendo che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Si ricorda che le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro citato (vedi art. 14 D.Lgs. n. 39/2021). Nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio.
L’ottenimento della personalità giuridica è vincolato al possesso di un patrimonio minimo pari almeno a 10.000 euro (novità ultimo decreto correttivo).
A ogni modo, gli statuti dovranno essere uniformati alle nuove disposizioni del Decreto correttivo entro il 31 dicembre 2023.
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