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Fuoriuscita dal forfetario: soglia di 100.000 euro da ragguagliare ad anno?

24 Agosto 2023
Fuoriuscita dal forfetario: soglia di 100.000 euro da ragguagliare ad anno?

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato significative modifiche alla disciplina dei forfetari introducendo, tra l’altro, una nuova previsione che vede il contribuente obbligato ad abbandonare immediatamente l’agevolazione al superamento della soglia fissata a 100.000 euro di ricavi o compensi, anche quando ciò dovesse accadere in corso d’anno. Di qui i dubbi circa la necessità di procedere, in caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno, al ragguaglio all’intero periodo d’imposta di tale nuova soglia per verificare la fuoriuscita “retroattiva” dal regime.

Come anticipato, per effetto di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è prevista la cessazione del regime forfetario nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi/compensi risulti superiore a 100.000 euro. In tal caso l’IVA relativa è dovuta a partire dalle operazioni (es. fattura) che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.

Nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi supera il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con modalità ordinaria (con i criteri della contabilità semplificata). Con tale novità è stata introdotta una regola, simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, qualora i ricavi/compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta superano un limite fissato il regime cessa di avere applicazione in tale periodo d’imposta. Pertanto, a seguito di tale novità, in caso di ricavi/compensi di ammontare:

  • compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo;
  • superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dal periodo d’imposta in corso.

L’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa sull’eventuale ragguaglio ad anno di tale soglia. In assenza di un’esplicita indicazione normativa in tal senso, a parere di chi scrive si dovrebbe poter affermare che il limite di 100.000 resti il tetto massimo previsto per il periodo d’imposta a prescindere dall’eventuale inizio dell’attività o cessazione della stessa in corso d’anno.

Secondo ragione, infatti, dovrebbe applicarsi la regola generale per cui i limiti di ricavi o compensi vanno ragguagliati ad anno solo qualora il legislatore lo preveda espressamente. È questo il caso delle previsioni contenute:

  • all’art. 1, comma 54, lett. a) della Legge n. 190/2014, in base al quale applicano il forfeit i contribuenti che “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000”;
  • oppure all’art. 18 commi 23 del D.L. n. 36/2022, che dispone l’obbligo di emissione della e-fattura, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche ai forfetari che “nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”.

Così non avviene, invece, per i 100.000 euro previsti per la fuoriuscita in corso d’anno. Coerentemente, il contribuente che si trovasse a cessare l’attività, ad esempio, ad ottobre 2023 avendo già percepito compensi per 95.000 euro, conserva il diritto a tassare l’intero ammontare con il regime di favore.