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La CU della guardia medica in regime forfetario: deducibili i contributi Enpam

17 Luglio 2023
La CU della guardia medica in regime forfetario: deducibili i contributi Enpam

Via libera alla deducibilità dei contributi Enpam per il medico in regime forfetario che esercita l’attività di “guardia medica” in sostituzione. La deduzione sarà ammessa solo rispetto alla quota contributiva a carico del medico. Siamo nella situazione in cui, nella CU rilasciata dall’ASL è indicato con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale), nei campi 4 e 7, l’importo lordo corrisposto e, nella sezione relativa ai dati previdenziali, i contributi Enpam a carico sia del soggetto erogante che del percipiente.

Circa la deducibilità dei contributi Enpam, come precisato nella circolare AdE n. 9/2019, dal reddito determinato applicando le specifiche percentuali di redditività, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Inoltre, qualora i contributi previdenziali versati siano superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

A tal proposito l’art. 10 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dispone appunto che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo(..) contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.