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Detrazione spesa per l’assistenza personale: la verifica della fattura della casa di cura

22 Giugno 2023
Detrazione spesa per l’assistenza personale: la verifica della fattura della casa di cura

L’art. 15, comma 1, lett. i-septies) del D.P.R. n. 917/1986, TUIR consente di detrarre dal reddito le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (Quadro E del 730, Rigo E8/E10, cod. 15, quadro RP del modello Redditi).

La detrazione spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:

  • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti.

Detrazione spese assistenza personale

Cosa

Detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (quadro E, Rigo E8/E10, cod. 15, quadro RP “modello Redditi”).

Limite spesa detraibile

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese tracciabili pari a euro 2.100. Il limite opera con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.

Verifica mancanza autosufficienza

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica.

Soggetto beneficiario detrazione

Soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza. Anche per le spese sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

Ambito oggettivo detrazione

La detrazione è ammessa anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

Esclusioni

La detrazione non spetta per:

  • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
  • i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.

Nel caso di fattura emessa dalla casa di riposo, come ribadito nella circolare, Agenzia delle Entrate, n. 14/2023, la fattura deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (circolare 16 marzo 2005 n. 10/E, risposta 10.8).