Con un comunicato stampa del 16 giugno 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Si ricorda che l'art. 66, comma 5, del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in semplificata o in ordinaria per opzione.
Se nel 2021 (modello Redditi 2022) gli importi erano fissati (comunicato MEF 28 giugno 2022 e comunicato Agenzia delle Entrate 28 giugno 2022) a:
oggi, per il periodo d'imposta 2022, quindi, sono stati ridotti a:
Circa gli obblighi documentali, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione:
La deduzione forfetaria si applica anche ai soci delle S.n.c. e S.a.s., se anch'essi effettuano personalmente trasporti (art. 13, comma 4, del D.L. n. 90/1990).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati