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Autotrasportatori: definiti importi per deduzione forfetaria dell'anno 2022

19 Giugno 2023
Autotrasportatori: definiti importi per deduzione forfetaria dell'anno 2022

Con un comunicato stampa del 16 giugno 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Si ricorda che l'art. 66, comma 5, del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in semplificata o in ordinaria per opzione.

Se nel 2021 (modello Redditi 2022) gli importi erano fissati (comunicato MEF 28 giugno 2022 e comunicato Agenzia delle Entrate 28 giugno 2022) a:

  • 55 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
  • 19,25 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale),

oggi, per il periodo d'imposta 2022, quindi, sono stati ridotti a:

  • 48 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa
  • e 16,8 euro (35% di 48 euro) per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il territorio comunale.

Circa gli obblighi documentali, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione:

  • dei viaggi effettuati e della loro durata;
  • delle località di destinazione;
  • degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

La deduzione forfetaria si applica anche ai soci delle S.n.c. e S.a.s., se anch'essi effettuano personalmente trasporti (art. 13, comma 4, del D.L. n. 90/1990).