Con il provvedimento prot. n. 210441/2023 del 13 giugno 2023 , l’Agenzia delle entrate ha approvato le disposizioni operative finalizzate al c.d. adempimento spontaneo, ex art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2023 relativa al periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro.
Con il provvedimento in parola, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano:
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (2 maggio 2023) ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:
La regolarizzazione mediante ravvedimento potrà essere posta in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La mancata presentazione della dichiarazione potrà essere sanata pagando una sanzione di 25 euro (in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Il contribuente, entro il 31 luglio, dovrà presentare la dichiarazione IVA, versando la la sanzione di 25 euro con il codice tributo 8911. Come anno di riferimento andrà indicato l’anno in cui si è commessa la violazione.
Invece, per l’eventuale dichiarazione infedele (sanzione ex comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997), il contribuente potrà applicare la riduzione da ravvedimento a 1/9 di cui all’art. 13, comma 1, lett. a-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
A ogni modo le comunicazioni sono recapitate sulla PEC del destinatario.
La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno del “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
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