Contratto collettivo dal quale risulti esplicitamente l’impegno dell’impresa di investire nella formazione 4.0 dei dipendenti, dichiarazione del legale rappresentante circa il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Sono questi i principali documenti che l’Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle imprese beneficiarie del credito d’imposta formazione 4.0, ex art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (e successive modifiche) tenute a presentarsi entro 15 giorni dall’invito a comparire, presso la sede territoriale competente.
Il primo decreto attuativo (Decreto ministeriale 4 maggio 2018) del bonus formazione 4.0 prevedeva che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali fossero riconosciuti a condizione che tali contratti fossero depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.
Quindi il credito d’imposta in esame è subordinato al deposito del citato contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
La circolare n. 412088/2018 del MISE, inoltre, chiarisce che tale contratto può essere depositato anche successivamente all’attività di formazione, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
Infine, la Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, al comma 215 ha fatto venir meno l’obbligo di della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente (non sono più necessari).
A ogni modo, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione - da allegare al bilancio - rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
A ogni modo, le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Agenzia delle Entrate, non potranno rilevare quali elementi a favore dell’impresa ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati