L’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, permette di dedurre dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.
Si veda a tal fine, la circolare, Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2022.
Deducibilità contributi Colf e badanti nel 730 2023 |
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Criterio deducibilità |
Criterio di cassa |
Spese escluse |
Non sono deducibili:
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Limite deducibilità |
Per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37. |
Ricalcolo deduzione in base al reddito |
No |
Obbligo pagamento tracciabile |
No |
Documenti da controllare e conservare |
Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023
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