Giornata importante per i rapporti Italia-Svizzera. Il 27 aprile 2023 verrano approvati dalla Camera nella loro versione definitiva:
- il nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, stipulato a Roma il 23 dicembre 2020
- e il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, siglato a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (approvato in un T.U.).
Il voto, ha assicurato il ministro Giorgetti, è previsto per il 27 aprile 2023 alla Camera per poi passare nuovamente al Senato per l’approvazione definitiva, prevista in tempi brevi.
All’interno del Trattato saranno comprese anche le norme che prevedono l’esclusione della Svizzera dalla black list fiscale del 1999 e la disciplina temporanea per la proroga del telelavoro per i frontalieri fino al 30 giugno 2023 in attesa di una revisione della disciplina che dovrà tener conto delle nuove esigenze sociali e della natura particolare del lavoro del frontaliere.
In merito agli aspetti generali, le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Quanto al metodo di imposizione, l'accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.
L'Accordo fornisce, poi, una definizione di "aree di frontiera" che, per quanto concerne l'Italia, sono le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, nonché una definizione di "lavoratori frontalieri" e prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera.
Viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori summenzionati viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
L'accordo, composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere, è destinato a sostituire l'Accordo sui lavoratori frontalieri attualmente in vigore, risalente al 1974.
Le novità in sintesi:
Accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (Atto camera 859)
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Ambito soggettivo di applicazione e criterio di tassazione
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Art. 1
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- L'Accordo reca le definizioni giuridiche, definendo in primo luogo la sfera soggettiva di applicazione (a differenza di quanto previsto nel 1974, che individuava i frontalieri solo per via di prassi) e dunque riferendosi alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano, come frontalieri, nell'area di frontiera dell'altro Stato.
- La definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo medesimo.
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Art. 2
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- "Area di frontiera" per l'Italia sono le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. A sua volta si chiarisce che come "lavoratore frontaliere" si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente (i) che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (ii) in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
Novità. Differenza nel trattamento fiscale dei nuovi frontalieri (coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo):
- applicazione della tassazione concorrente anche nello Stato di residenza, con eliminazione da parte di quest'ultimo delle doppie imposizioni;
- i soggetti residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile ai cd. "attuali frontalieri", i quali continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera;
- la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale.
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Modalità di imposizione dei nuovi frontalieri
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Art. 3
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- Viene fissato il criterio generale della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza.
Conformemente alle disposizioni dell'art. 15 della
Convenzione contro le doppie imposizioni
del 1976, si dispone che:
- lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo Accordo, tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle locali imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali;
- lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, eliminando la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Ai sensi dell'art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni, a tal fine è riconosciuto al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera (ex art. 165 del TUIR). Ai sensi del precedente accordo, la tassazione in Italia era invece del tutto esclusa;
- il carico fiscale totale sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non sia comunque inferiore all'imposta che sarebbe stata prelevata applicando il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974;
- l'unicità del metodo d'imposizione, tramite ritenuta alla fonte nello Stato in cui si svolge il lavoro
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Principio di non discriminazione fiscale del lavoratore frontaliere
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Art. 4
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- Si stabilisce un principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio.
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Eliminazione della doppia imposizione
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Art. 5
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- Stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione,
- a tal fine fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica. Si prescrive in particolare che la Svizzera, nella determinazione della base imponibile (al fine di evitare le doppie imposizioni), prende in conto le imposte prelevate riducendo di 4/5 l'importo lordo del salario, stipendio o altra remunerazione ricevuti dal lavoratore fiscalmente residente in Svizzera.
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Autorità competenti a risolvere criticità nell’applicazione dell’accordo
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Art. 6
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- Conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, anche attraverso la costituzione di una Commissione mista, la quale si incontrerà almeno una volta all'anno o entro tre mesi dalla richiesta presentata da uno dei due Stati contraenti.
- In ogni caso un residente di uno dei due Stati può sottoporre il proprio caso di eventuale imposizione non conforme all'Accordo alle autorità competenti (art. 26 della Convenzione del 1976).
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Ambito della cooperazione amministrativa
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Art. 7
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- Viene previsto un regolare scambio di informazioni atto a consentire la corretta applicazione dell'Accordo;
- i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni necessarie per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione, come i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori e i dati identificativi del datore di lavoro, in base ai quali lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell'Italia, di facilitare l'assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Viene definito l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all'insieme dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti.
- Vengono stabilite alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo OCSE, aggiornato nell'ambito della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (art. 27) dal Protocollo di modifica della stessa Convenzione, concluso il 23 febbraio 2015. Viene quindi garantita la segretezza delle informazioni che vengono comunicate solo alle persone o autorità, come tribunali e autorità amministrative, che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dei relativi procedimenti o ricorsi.
- Vengono stabiliti alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa ai fini della corretta applicazione dell'Accordo.
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Entrata in vigore dell'Accordo
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Art. 8
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- Dispone l'entrata in vigore dell'Accordo con la vicendevole comunicazione da parte dei due Stati contraenti dell'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
- Le disposizioni del preesistente Accordo continuano ad applicarsi fino al subentro di quelle del nuovo in modo che non ci siano interruzioni tra la vigenza di quello del 1974 e il nuovo Accordo.
- A tal proposito, nel punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo, si chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.
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Regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia
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Art. 9
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- Prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera, analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974.
- In particolare, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgono oppure che, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore, hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere restano imponibili soltanto in Svizzera.
- I cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033 e tale compensazione è stabilita nella misura del 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate.
- Vengono definite ulteriori caratteristiche della suddetta compensazione finanziaria: versamento semestrale in franchi svizzeri e modalità del suo trasferimento dalle autorità italiane ai Comuni di residenza dei transfrontalieri.
- Scambio di dati tra le parti, con l'obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mista, di fornire informazioni statistiche necessarie alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria a favore dei comuni di frontiera; la parte italiana informerà la parte svizzera circa l'utilizzazione delle somme da parte dei Comuni italiani di confine.
- L'art. 7 sulla cooperazione amministrativa non si applica ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso art. 9.
- Possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manifesto.
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Clausola di riesame
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Art. 10
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- Contiene una clausola di riesame che impegna gli Stati contraenti a riesaminare l'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche.
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