Niente remissione in bonis né nota di variazione ex art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, per l’omessa indicazione dell’opzione di sconto nella fattura d’acconto emessa dal fornitore dei lavori edili in favore del contribuente. La nota di variazione è ammessa solo per correggere errori aventi ad oggetto l’imponibile o l’imposta.
Di conseguenza, in linea di massima, l’agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
Tuttavia è necessario analizzare caso per caso.
Possono essere così riassunte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite con la risposta n. 238 del 3 marzo 2023 .
Nella nota n. 18 della circolare 27 maggio 2022, n. 19/E è stato precisato che, “[...] lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 16-bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario per fruire dell’agevolazione applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti”.
In sostanza, al fine di dare evidenza dell’esercizio dell’opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello “sconto in fattura”, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato; ciò “anche in caso di sconto parziale”. Diversamente, ove nella fattura d’acconto non sia indicato l’esercizio dell’opzione (presumibilmente allo scopo di finanziare l’avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito (in misura pari allo sconto medesimo) che non trova riscontro nella fattura; conseguentemente, l’agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
Tuttavia, nel caso specifico analizzato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 238, il fornitore aveva emesso una prima fattura di acconto senza indicare lo sconto e una seconda fattura a saldo con applicazione dello sconto sul totale lavori (fattura acconto + saldo). Entrambe le fatture richiamano il progetto indicato nel contratto e i dati di riferimento dell’immobile destinatario dell’intervento.
Detto ciò, nonostante l’errore di fatturazione commesso, sembrano, comunque, ricorrere gli altri presupposti previsti dalle disposizioni di riferimento e sembra possibile dimostrare che:
Da qui via libera allosconto in fattura.
Al fine di raccordare le pezze giustificative con lo sconto applicato, la situazione può essere sanata tramite:
In tal modo, si supera qualsiasi presunzione circa l’utilizzo diretto della detrazione da parte del committente o della cessione a terzi.
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