Il visto di conformità in ambito Iva, non solo è richiesto ai fini dell’attestazione della corrispondenza di quanto riportato nella dichiarazione rispetto al contenuto delle documentazione delle operazioni e delle scritture contabili (art. 35, comma 1, lett. a del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) ma è finalizzato anche:
L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.
Come da circolare, Agenzia delle Entrate, n. 28/E 2014, il professionista tenuto ad apporre il visto, deve provvedere anche a predisporre e trasmettere la dichiarazione.
In caso di utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione delle disposizioni in tema di visto di conformità, l’Agenzia delle entrate procede al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati e a determinare le relative sanzioni (art. 3, D.L. n. 50/2017).
Infine, nel caso in cui un soggetto ha apposto un visto su una dichiarazione non trasmessa o, viceversa, ha trasmesso una dichiarazione non vistata, si applicano le disposizioni di rilascio infedele del visto di conformità (art. 39, D.Lgs. n. 241/1997), oltre all’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilascio del visto previste dalla norma.
Gli uffici competenti terranno comunque conto che non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento (articolo 6, D.Lgs. n. 472/1997).
In considerazione delle osservazioni fatte finora, pare utile fornire una check-list sulla documentazione da verificare ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
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