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Nuova Sabatini: quali liberatorie servono?

9 Febbraio 2023
Nuova Sabatini: quali liberatorie servono?

Dopo la pubblicazione della circolare n. 410823 del 6 dicembre scorso in materia di Nuova Sabatini, ex art. 2 del D.L. n. 69/2013, con la quale sono state definite anche le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha pubblicato alcune precisazioni in merito alle liberatorie rilasciate dal fornitore dei beni oggetto di agevolazione.

Alla luce delle modifiche apportate dalla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, all’allegato 4 “SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE”, il Ministero precisa che:

  • per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore in data antecedente al 1° gennaio 2023, saranno accettate eventuali liberatorie predisposte utilizzando il precedente format ossia utilizzando il format di cui all’allegato 4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.;
  • per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore a partire dal 1° gennaio 2023, è necessario utilizzare il format di cui all’allegato 4 della predetta circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 415, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dall’art. 5, comma 5, del Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dall’art. 9, comma 10, del Decreto interministeriale 22 aprile 2022, è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.