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Definizione agevolata controversie tributarie: pronto il modello per aderire

3 Febbraio 2023
Definizione agevolata controversie tributarie: pronto il modello per aderire

Con il Provvedimento, prot. n. 30294/2023 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, commi da 186203, Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione.

La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).

Definizione agevolata liti pendenti

Cosa

Definizione agevolata controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Controversie/Atti definibili

Possono essere definite le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi (vedi cartelle esattoriali).

Controversie/atti non definibili

  • Controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;
  • dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni;
  • risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Modalità di pagamento e lieve inadempimento

È esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (lieve inadempimento).

Sospensione giudizio

Sospensione fino al 10 luglio 2023, il contribuente presenta apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Estensione giudizio

Deposito entro il 10 luglio 2023 della: domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata

Diniego definizione agevolata

L’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. Per i processi dichiarati estinti il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato.

Chiarimenti di prassi

Circolare n. 2/2023

In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio (vedi comunicato stampa Agenzia delle Entrate).

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE