Con il Provvedimento, prot. n. 30294/2023 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, commi da 186 a 203, Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione.
La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).
Definizione agevolata liti pendenti |
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Cosa |
Definizione agevolata controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. |
Controversie/Atti definibili |
Possono essere definite le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi (vedi cartelle esattoriali). |
Controversie/atti non definibili |
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Modalità di pagamento e lieve inadempimento |
È esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (lieve inadempimento). |
Sospensione giudizio |
Sospensione fino al 10 luglio 2023, il contribuente presenta apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. |
Estensione giudizio |
Deposito entro il 10 luglio 2023 della: domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata |
Diniego definizione agevolata |
L’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. Per i processi dichiarati estinti il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato. |
Chiarimenti di prassi |
In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio (vedi comunicato stampa Agenzia delle Entrate).
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