Una vera e propria tempesta quella che potrebbe abbattersi su professionisti e imprese che utilizzano in F24 i crediti legati alle imposte per pagare i contributi previdenziali in forza della legittima previsione di cui al D.Lgs. n. 241/1997.
La problematica parte dall’analisi dell’art. 17 del Decreto citato, in base al quale:
“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.
A tal proposito, di recente ci sono state alcune sentenze giurisprudenziali che hanno dato ben altra lettura alla suddetta normativa.
A lanciare l’allarme su Ansa.it è il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int) Riccardo Alemanno, che ha inviato una lettera al ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e al viceministro dell’Economia Maurizio Leo, dopo aver ricevuto una nota dall’Avvocato tributarista Giorgio Infranca, esperto di diritto e contenzioso tributario, in cui evidenziava un “preoccupante orientamento giurisprudenziale in materia di compensazione tra debiti previdenziali e crediti erariali”, riferendosi a sentenze di alcuni tribunali, soprattutto lombardi, in cui si afferma il divieto di compensare crediti erariali con debiti contributivi, che nella nota di Infranca viene definito come “una lettura (distorta) del decreto legislativo 241/1997”.
Come si legge sul sito Ansa.it, il vertice dell’associazione professionale evidenzia le sentenze che “riguardano, al momento, casi di crediti inesistenti, ma il Tribunale di Milano ha affermato nella sentenza il divieto di compensazione, precedentemente indicato, e ciò indipendentemente dalla legittimità del credito fiscale”.
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