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Accertamento e riscossione

Avvisi bonari: 20 rate per tutti?

2 Febbraio 2023
Avvisi bonari: 20 rate per tutti?

Oltre alla definizione agevolata degli avvisi bonari, la Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, ha rivisto altresì le modalità ossia il numero massimo di rate richiedibili per pagare le somme contestate dal fisco con gli avvisi bonari da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, sganciandolo dall’importo del debito.

Posto che in precedenza, gli importi a debito, potevano essere rateizzati in un numero massimo di 8 rate ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Con la Legge di Bilancio 2023 che interviene sull’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/2023, l’estensione a 20 rate, indipendentemente dal debito originario, si applica, “oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023”.

“Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali”.

Si tratta di un’apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che va oltre le previsioni della norma, finalmente questa volta in favore del contribuente.

Nei fatti, la possibilità di arrivare a 20 rate, riguarda anche coloro i quali, in considerazione del fatto che l’importo contestato dal fisco non era superiore a 5.000 euro, hanno potuto al massimo richiedere 8 rate.

L’interpretazione fornita dal Fisco, sembra non lasciare spazio ad alcuna conclusione di tipo restrittiva.

Infine, è utile ricordare che il piano di rateazione è considerato in corso anche laddove l’irregolarità dei pagamenti non va oltre quelle che sono le prescrizioni in materia di lieve inadempimento, ex art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Ossia:

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni,
  • lieve carenza rispetto al versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successivo.

Il lieve inadempimento comporta comunque l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE