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Titolari effettivi: Assonime fa il punto tra norma e prassi

1 Febbraio 2023
Titolari effettivi: Assonime fa il punto tra norma e prassi

Con il caso 1/2023, Assonime ha fatto il punto su Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali.

La questione è molto dibattuta posto che, la disciplina antiriciclaggio, prevede l’obbligo di identificare il titolare effettivo, ossia la persona fisica o le persone fisiche nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Nel caso di società di capitali, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Qualora non sia possibile individuare con questi criteri il titolare effettivo, esso coincide con i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza, gestione o direzione della società (Fonte Assonime).

La verifica concreta delle persone fisiche da considerare quali titolari effettivi, nei casi in cui il cliente che instaura il rapporto o compie l’operazione sia una società di capitali, è una questione che può essere molto complessa alla luce delle varie fattispecie che si possono manifestare nella prassi.

Assonime, riprendendo le disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio ribadisce che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Attenzione però, laddove dall’esame dell’assetto proprietario non sia possibile individuare il titolare effettivo, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.