News
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione agevolata avvisi bonari: ravvedimento sulla base delle sanzioni piene

27 Gennaio 2023
Definizione agevolata avvisi bonari: ravvedimento sulla base delle sanzioni piene

La definizione agevolata degli avvisi bonari di cui ai commi da 153 a 159, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, riguarda anche i contribuenti che stanno già pagando quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate con le comunicazioni di irregolarità, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che il piano di rateazione sia ancora in essere alla data del 1° gennaio 2023.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022 (senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002). Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, è stato predisposto un apposito foglio di calcolo - xlsx (versione 1.2).

Il piano di rateazione è considerato in essere anche laddove l’irregolarità dei pagamenti non va oltre quelle che sono le prescrizioni in materia di lieve inadempimento, ex art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Ossia:

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni,
  • lieve carenza rispetto al versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

Il lieve inadempimento comporta comunque l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Proprio in tale contesto si innesta il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2023.

Partiamo dall’assunto in base al quale, ai fini della definizione agevolata è necessario pagare: le imposte e i contributi previdenziali; gli interessi e le somme aggiuntive ai contributi previdenziali; le sanzioni nella misura ridotta pari al 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Tale riduzione delle sanzioni però opera solo rispetto alle rate con scadenza a decorrere dal 2023 in avanti; cosicché rispetto alle rate scadute a dicembre 2022, il ravvedimento entro la scadenza della successiva rata trimestrale, dovrà avvenire considerando la sanzione originaria e non quella del 3%.

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE