L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) - Fondazione Anci ha pubblicato una nota con la quale ha analizzato alcuni provvedimenti rientranti nella c.d. tregua fiscale così come articolata dalla Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.
La nota in particolare analizza le seguenti misure: definizione delle controversie tributarie (paragrafi 2, 3 e 4), stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti delle amministrazioni centrali (par. 5), stralcio parziale dei medesimi carichi per i crediti degli enti territoriali, con facoltà di diniego (par. 6), definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione fino a giugno 2022 (par. 7). Soffermandosi in particolare sullo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, comma 227, rispetto ai debiti nei confronti degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici Previdenziali. Enti diversi tra cui ad esempio rientrano i Comuni.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (c.d. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della Riscossione entro il 31 gennaio 2023.
A tal proposito, la nota è corredata da uno schema di deliberazione del diniego allo stralcio parziale dei crediti di spettanza comunale (ex comma 229 della Legge), il cui termine tassativo è molto ravvicinato (31 gennaio p.v.). Le motivazioni proposte possono ovviamente essere arricchite o modificate sulla base delle sensibilità e delle specificità di ciascun ente.
Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE
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