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Crisi d'impresa

Crisi d’impresa: semaforo verde per l’Albo dei gestori della crisi

5 Gennaio 2023
Crisi d’impresa: semaforo verde per l’Albo dei gestori della crisi

Tutto pronto per l’avvio dell’Albo dei gestori della crisi d’impresa, ex art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (CCII).

È stato infatti approvato il Decreto 30 dicembre 2022 a titolo di Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi autorizzati, SIA, con il quale sono adottate le specifiche Tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’art. 356 del CCII, definisce l’albo dei gestori della crisi d’impresa come “(...) albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.”.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il Decreto del Ministero della Giustizia, Decreto 3 marzo 2022, n. 75 ha fissato il Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII.

All’art. 3 del Regolamento è disposto che l’albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto, la sezione dell’albo nella quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.

L’accesso all’albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

In considerazione di ciò, era demandato a un Decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la fissazione delle specifiche tecniche per l’inserimento dei dati nell’Albo e per l’accesso alla parte riservata.

Da qui, l’approvazione del D.M. 30 dicembre 2022.

Le specifiche tecniche allegate al Decreto regolamentano:

  1. l’accesso alla parte pubblica dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità:
    1. accesso riservato ai magistrati e ai dirigenti degli uffici giudiziari o loro delegati;
    2. accesso riservato al personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia (DAG);
    3. accesso riservato agli iscritti;
    4. accesso riservato ai soci incaricabili e agli associati;
  2. la funzione di inserimento dei seguenti dati e/o documenti:
    1. i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto;
    2. l’eventuale ordine professionale di appartenenza;
    3. le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice;
    4. le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto 3 marzo 2022, n. 75);
  3. le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;
  4. le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati:
  5. le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;
  6. le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica, ai sensi dell’art 10, comma 2, del Decreto 3 marzo 2022, n. 75, al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

Il provvedimento in esame acquista efficacia a decorrere dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00.