Tutto pronto per l’avvio dell’Albo dei gestori della crisi d’impresa, ex art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (CCII).
È stato infatti approvato il Decreto 30 dicembre 2022 a titolo di Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi autorizzati, SIA, con il quale sono adottate le specifiche Tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’art. 356 del CCII, definisce l’albo dei gestori della crisi d’impresa come “(...) albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.”.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:
Il Decreto del Ministero della Giustizia, Decreto 3 marzo 2022, n. 75 ha fissato il Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII.
All’art. 3 del Regolamento è disposto che l’albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto, la sezione dell’albo nella quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.
L’accesso all’albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
In considerazione di ciò, era demandato a un Decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la fissazione delle specifiche tecniche per l’inserimento dei dati nell’Albo e per l’accesso alla parte riservata.
Da qui, l’approvazione del D.M. 30 dicembre 2022.
Le specifiche tecniche allegate al Decreto regolamentano:
Il provvedimento in esame acquista efficacia a decorrere dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00.
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