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SRLS: il capitale non ha alcuna funzione di garanzia

7 Dicembre 2022
SRLS: il capitale non ha alcuna funzione di garanzia

Nella società a responsabilità limitata semplificata, SRLS, il capitale sociale non ha alcuna funzione di garanzia nei confronti di tutti gli stakeholders che gravitano attorno al sistema azienda; ciò non vuol dire che non ci si debba preoccupare della direzione finanziaria presa dall’impresa.

A tali conclusioni era arrivata anche la Fondazione Nazionale dei Commercialisti in un documento pubblicato tempo fa, vedi studio “Società a responsabilità limitata semplificata” del 15 febbraio 2016, analizzando la non applicabilità delle disposizioni presenti negli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. rispettivamente relativi a:

  • riduzione del capitale per perdite;
  • riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Ciò detto, nel citato documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, si legge che “la non applicabilità degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. non deve essere il presupposto per alimentare una mala gestio, in funzione del fatto che la società possa accumulare perdite oltre ogni limite, ma si ritiene che, comunque, azioni risanatrici di una situazione finanziaria squilibrata debbano essere adottate. Condotte da intraprendere obbligatoriamente nel caso in cui la società versi in una condizione di deficit patrimoniale (patrimonio netto negativo). Inoltre, si aggiunga che, avendo perso la propria connotazione, il capitale nominale rappresenta, nelle s.r.l.s., una variabile da monitorare ancor di più rispetto alle s.r.l. ordinarie, poiché campanello di allarme per una condizione che si sta sviluppando. In questo contesto, la responsabilità degli amministratori e dei soci (specie se unipersonali) si accentua ulteriormente”.

Tali indicazioni vanno lette anche rispetto alle novità che hanno riguardato la riforma della crisi d’impresa.

Nello stesso documento, si cita la massima del notariato n. 122 del 18 ottobre 2012, in cui si affronta la problematica delle perdite superiori al terzo del capitale sociale:

  • sia nel caso in cui la riduzione ed il rispristino del capitale sia obbligatorio (ex art. 2482-ter c.c.) e
  • sia nel caso in cui la riduzione del capitale sia dettata dalla necessità di portare la perdita ad un valore al di sotto del terzo del capitale (ex art. 2482-bis c.c.).

Per i notai, è possibile procedere ad un aumento del capitale nella misura tripla rispetto alla perdita, senza dover preventivamente deliberare la riduzione del capitale medesimo. È indispensabile, ad ogni modo, che l’aumento del capitale sia a pagamento e sia tale da ridurre la perdita ad un valore inferiore ad un terzo (anche senza notaio). Evitando di portare il capitale a 10.000 euro. Limite che comporterebbe la necessità di apportare modifiche allo statuto per il passaggio dalla SRLS alla SRL ordinaria.

I commercialisti suggeriscono, per non incorrere nell’obbligo di modifica dell’atto costitutivo, di attivare altre forme di finanziamento che non vadano ad incrementare il capitale sociale, seppur garantendo il processo di ricapitalizzazione della società (finanziamento infruttifero dei soci, versamenti a copertura perdite, ecc.).

Detto ciò, si ricorda che dal 5 novembre, è possibile costituire una SRL ordinaria o semplificata on line. Il tutto grazie agli statuti standard approvati il dal Ministro dello Sviluppo Economico con proprio Decreto del 26 luglio 2022, n. 155, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022, recante il “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3 , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.

Il nuovo statuto standard per le SRL semplificate, prevede che il versamento della propria quota sia effettuato per intero, sul conto corrente indicato dal notaio, senza possibilità di anticipare la quota parte pari al 25% del capitale sottoscritto. Si ricorda che per le SRLS il capitale della società può andare dal minimo di 1 euro ad un massimo di 9.999,99 euro.

Una volta completato l’iter, il notaio provvede ad iscrivere la società al registro delle imprese.