Il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto “Semplificazioni”, all’art. 8, comma 10-bis, ha previsto che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 25 giugno 2021, n. 143 ha regolato le disposizioni attuative della misura.
Il Decreto appena citato prevede che la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti:
Le disposizioni in parola si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.
Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché quelle citate nell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.
La congruità deve essere documentata da apposita attestazione.
Infatti, l’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.
Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni in parola si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 70.000 euro.
Per tali lavori, anche riferiti al superbonus 110, la congruità dell’incidenza della manodopera, deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Come riportato in una FAQ della Commissione Nazionale paritetica per le casse edili, CNCE, fermo restando che l’art. 2, comma 3 del D.M. dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70000 euro, per valore complessivo dell’opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare.
Nei fatti, dovrebbe rilevare il valore relativo all’intero cantiere e non quello dei singoli incarichi affidati alle imprese e ai professionisti che operano rispetto all’intervento complessivo.
Questo documento fa parte del FocusBONUS 110%
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