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Assetti organizzativi

Imprese familiari: entro il 31.12.2022 la scelta di imputazione del reddito

15 Novembre 2022
Imprese familiari: entro il 31.12.2022 la scelta di imputazione del reddito

Le imprese familiari devono valutare l’opportunità di modificare il proprio assetto organizzativo così da permettere l’imputazione del reddito del 2022 in modo diverso rispetto ai periodi d’imposta precedenti.

Se la ditta individuale è già attiva, infatti, la costituzione come impresa familiare o l’ingresso nella stessa di un nuovo collaboratore (es. nel corso del 2022) hanno efficacia differita (a partire dal periodo 2023), mentre al collaboratore uscente va comunque imputata la quota del reddito 2022 in funzione dell’apporto effettivo avutosi nel medesimo periodo.

L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa). Di conseguenza assume la qualifica di imprenditore unicamente il titolare dell'impresa (RM n. 78/E/2015).

Limiti di imputazione: il reddito conseguito dall’impresa familiare è imputato:

  • nel limite minimo del 51%, al titolare dell’impresa, per il quale rappresenterà reddito di impresa;
  • nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori, per i quali configurerà reddito da partecipazione.

Condizioni di accesso: l’imputazione per trasparenza del reddito ai collaboratori è ammessa soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. tutti i partecipanti all’impresa familiare risultino:

    • da atto pubblico o scrittura privata autenticata,
    • sottoscritto con data anteriore all’inizio del periodo d’imposta;

2. la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve:

    • indicare il reddito dell’impresa e la quota parte di esso imputata complessivamente ai collaboratori nei quadri RG o RF (a seconda che sia in regime di contabilità semplificata o ordinaria);
    • recare l’indicazione delle quote di partecipazioni agli utili spettanti ai familiari nel quadro RS;

L’imprenditore dovrà poi rilasciare al familiare un’apposita dichiarazione, che riepiloghi i dati relativi al risultato d’esercizio conseguito, attestando nel contempo le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e la loro proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

3.  ciascun familiare deve quindi:

    • attestare nella propria dichiarazione, di aver prestato l’attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente, mediante apposizione della firma nel frontespizio del modello Redditi nel quale è stato imputato il reddito;
    • indicare nel quadro RH del proprio modello Redditi PF la quota di partecipazione all’impresa e il reddito imputato.

Decorrenza degli effetti fiscali: va fatta una distinzione tra le seguenti fattispecie:

1. impresa costituita ex novo come impresa familiare: se la nuova impresa viene costituita sin da principio nella forma di impresa familiare, l’imputazione delle quote ai collaboratori ha efficacia già a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Ad es. per l’impresa familiare della Sig.ra Maria Rossi che inizia l’attività nel corso dell’anno (per esempio, nel 2022), con atto contestualmente stipulato e registrato entro 20 giorni, il reddito è imputabile ai collaboratori già a partire dal periodo di costituzione (modello Redditi 2023);

2. impresa già esistente che diventa familiare nell’esercizio: se la ditta individuale risulta già attiva, ma si costituisce come impresa familiare nel corso dell’anno, gli effetti fiscali sono differiti e si producono soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene stipulato l’atto notarile. Per garantire l’attribuzione al collaboratore familiare del reddito già dal periodo d’imposta 2023 (modello Redditi 2024), l’atto deve essere stipulato entro il prossimo 31 dicembre 2022. Ad es. Maria Rossi svolge l’attività di commercio. In data 5 dicembre 2022 procede, con atto pubblico, alla costituzione dell’impresa familiare assieme al coniuge. Il reddito 2022 (modello Redditi 2023) sarà interamente tassato in capo al titolare; dal 2023 (modello Redditi 2024) alla moglie è attribuita la quota di reddito proporzionale all’attività svolta;

3. ingresso nuovo collaboratore:trattandosi di imprese familiari già esistenti, l’effetto fiscale è differito all’anno successivo a quello di ingresso del nuovo collaboratore. Anche in questo caso, pertanto, per garantire la ripartizione del reddito d’impresa al nuovo collaboratore già dal 2023 (modello Redditi 2024) si dovrà procedere con la modifica dell’atto entro il prossimo 31 dicembre 2022. Ad es. i coniugi Rossi gestiscono in forma di impresa familiare un bar. Il 15 novembre 2022 si procede a modificare l’atto dell’impresa per registrare l’accesso di un nuovo collaboratore (il figlio). In tal caso:

    • il reddito 2022 sarà ripartito tra moglie e marito;
    • dal 2023, al figlio verrà attribuita la quota di reddito proporzionale all’attività svolta;

       4. uscita collaboratore: nel caso in cui il collaboratore cessi l’attività prestata nell’ambito dell’impresa familiare:

    • allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno;
    • i requisiti della continuità e prevalenza dell’attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.

L’importo incassato in sede di liquidazione dall’ex collaboratore non è soggettato ad IRPEF, in quanto non riconducibile a nessuna delle tipologie previste dal Tuir. Conseguentemente, la somma pagata non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d’impresa (RM n. 176/E del 28 aprile 2008).