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Nota di variazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 in caso di errore di fatturazione

6 Ottobre 2022
Nota di variazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 in caso di errore di fatturazione

L’emissione della nota di variazione trova la propria giustificazione nelle originarie pattuizioni contrattuali. Pertanto, nel caso in cui la variazione del corrispettivo sia determinata in base al contratto stipulato e non sia riconducibile a un “errore di fatturazione”, la stessa può essere operata ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 ottobre 2022, n. 488 .

Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA rimane subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia ha infatti sottolineato che la rettifica non trova il proprio fondamento nell’inesattezza di fatturazione, presupposto che consente l’emissione della nota di variazione in base al combinato disposto degli articoli 26, comma 3, e 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi del comma 2 del richiamato art. 26 del Decreto “IVA”, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione;
  2. il successivo comma 3 della medesima norma aggiunge che la disposizione di cui sopra non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.