L’emissione della nota di variazione trova la propria giustificazione nelle originarie pattuizioni contrattuali. Pertanto, nel caso in cui la variazione del corrispettivo sia determinata in base al contratto stipulato e non sia riconducibile a un “errore di fatturazione”, la stessa può essere operata ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 ottobre 2022, n. 488 .
Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA rimane subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia ha infatti sottolineato che la rettifica non trova il proprio fondamento nell’inesattezza di fatturazione, presupposto che consente l’emissione della nota di variazione in base al combinato disposto degli articoli 26, comma 3, e 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.
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