Per effetto del Provvedimento direttoriale 4 febbraio 2021, n. 34958, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tale comunicazione deve contenere:
Il destinatario della comunicazione, anche per mezzo di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi on-line offerti dall’Agenzia.
Pertanto, con riferimento alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, i soggetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 642/1972 (funzionari e pubblici ufficiali) non sono tenuti ad inviare le medesime fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultimo le regolarizzi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 30 agosto 2021, n. 570.
In materia si ricorda inoltre quanto segue:
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