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Fatture elettroniche, la procedura di regolarizzazione dell'imposta di bollo esclude l'art. 19 del Dpr 642/72

31 Agosto 2021
Fatture elettroniche, la procedura di regolarizzazione dell'imposta di bollo esclude l'art. 19 del Dpr 642/72

Per effetto del Provvedimento direttoriale 4 febbraio 2021, n. 34958, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tale comunicazione deve contenere:

  1. il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del cedente/prestatore;
  2. il numero identificativo della comunicazione, l’anno d’imposta e il trimestre di riferimento;
  3. il codice atto, da riportare nel modello F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  4. gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
  5. l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il destinatario della comunicazione, anche per mezzo di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi on-line offerti dall’Agenzia.

Pertanto, con riferimento alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, i soggetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 642/1972 (funzionari e pubblici ufficiali) non sono tenuti ad inviare le medesime fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultimo le regolarizzi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 30 agosto 2021, n. 570.

In materia si ricorda inoltre quanto segue:

  1. l’art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti;
  2. ai sensi dell’art. 2 del D.M. 4 dicembre 2020, qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione (ridotta a un terzo) e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente paga, in tutto o in parte, le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti da lui forniti, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.