Slitta dal 23 luglio prossimo al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale devono essere ritenute vincolanti le nuove Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio, emanate lo scorso gennaio dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Lo ha comunicato lo stesso CNDCEC con l’Informativa n. 68/2019, indirizzata agli Ordini territoriali. La decisione di differire il termine è motivata dalle novità intervenute a modifica dell’attuale normativa antiriciclaggio.
In particolare - scrive il presidente Massimo Miani - “Il Consiglio Nazionale, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 […], ha deliberato di differire al prossimo 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 (diffuse con Informativa n. 8 del 23 gennaio 2019)”.
Il termine del 23 luglio 2019 originariamente fissato - spiega Miani – era stata individuata “al fine di prevedere un adeguato periodo transitorio di sei mesi che agevolasse gli iscritti, anche attraverso la diffusione di strumenti operativi di ausilio in particolare le Linee Guida in materia nonché specifica formazione in modalità e-learning, nell’apprendimento e nella corretta applicazione delle suddette Regole tecniche”.
Secondo il CNDCEC, a fronte delle intervenute novità normative e della necessità di aggiornare gli strumenti operativi a supporto di Ordini e iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, tale scadenza risulta non essere più congrua. Da qui la decisione di spostare al 1° gennaio 2020 il nuovo termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le citate Regole tecniche.
Il Mef e gli organi di controllo dovranno prendere atto di tale differimento del termine ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni.
Si ricorda che le Regole tecniche (per l'esame delle quali si rinvia al Commento di Armando Urbano), considerate vincolanti per gli iscritti all'Albo, sono tre e riguardano:
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