La legge di Bilancio 2025 interviene su alcuni importanti aspetti nella gestione fiscale dei lavoratori frontalieri Italia-Svizzera, oggi disciplinata dell’accordo firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con la legge n. 83/2023.
Attenzione - Il nuovo protocollo sottoscritto nel 2024 e che trova applicazione dal 1° gennaio 2024 consente ai lavoratori frontalieri di poter svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro.
Tale protocollo di modifica è ancora in attesa di ratifica: proprio su questo punto interviene la legge di Bilancio prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica, i frontalieri possono svolgere fino al 25% della loro attività in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
Inoltre, ai fini della definizione territoriale dell’imposizione fiscale, l’art. 3 dell’accordo prevede che i salari e gli stipendi ricevuti dai frontalieri, e pagati da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta. Sul punto la legge di Bilancio specifica che, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente.
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