Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, normate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (anche detto “CCII”), sono entrate in vigore il 15 luglio 2022, con uno slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020) per la sua entrata in vigore, a suo tempo prevista una volta trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 in G.U., avvenuta in data 14 febbraio 2019.
Fino a quel momento, era ancora applicabile la legge 27 gennaio 2012, n. 3, la c.d. “norma salva suicidi”.
Oggi, l’art. 65, comma 1 del D.Lgs. n. 14/2019, in breve “CCII”, stabilisce che i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del:
- Titolo IV, Capo II (che disciplinano la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la procedura di concordato minore)
- o del Titolo V, Capo IX (per la procedura di liquidazione controllata del sovra indebitato) del CCII.
Il comma 1 della disposizione delinea le condizioni oggettive e soggettive, affinché un soggetto possa qualificarsi come “sovra indebitato” e, quindi, possa accedere alle relative procedure.
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