Un contribuente contesta la ritenuta tardività dell’eccezione di decadenza, assumendo che la questione della decadenza non poteva considerarsi motivo nuovo, trattandosi di mera difesa, contenuta in memoria formulata a fronte dell’eccezione dell’ente che, nel costituirsi, aveva dedotto la tempestività dell'atto di accertamento.
La decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio, neanche mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, solo in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale disposizione pone una preclusione processuale mentre non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'ente impositore di accettazione del contraddittorio nel merito, a nulla rilevando che nelle proprie difese il Comune abbia dedotto di avere tempestivamente e nell'osservanza dei termini decadenziali richiesto il pagamento dell’imposta.
Nel processo tributario la decadenza dell'A.F. dal potere impositivo, in quanto stabilita nell'interesse esclusivo del contribuente, configura eccezione in senso stretto, che va necessariamente sollevata dallo stesso e non integra una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice (Sez. 5, ord. 3 ottobre 2018, n. 24074).
Nella specie, l'eccezione di decadenza non è stata formulata nel ricorso introduttivo, ma in una memoria integrativa ex art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 e successivamente reiterata con i motivi d'appello incidentale.
Poiché nel processo tributario opera un regime di preclusioni processuali inteso a tutela dell'interesse non solo di parte, ma anche pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la relativa inosservanza è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale di controparte, a nulla rilevando la circostanza che l'ente impositore, nel costituirsi innanzi alla Corte, ha evidenziato, fra l'altro, la tempestività del proprio accertamento, deduzione che è qualificabile come una mera difesa e che non poteva in alcun modo legittimare la proposizione di nuove eccezioni da parte della contribuente.
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