La chance di riammissione alla rottamazione-quater, ex art. 3-bis del D.L. n. 202/2024, Decreto “Milleproroghe”, post conversione in Legge n. 15/2025, oltre ad avere conseguenze dirette sulle procedure cautelari ed esecutive, impatta anche sui paletti in materia di blocco alle compensazioni orizzontali in F24 da ricondurre all’art. 31 del D.L. n. 78/2010 e all’art. 37, comma 49-quinquies D.L. n. 223/2006. Infatti, l’importo oggetto di riammissione, a partire dalla data di presentazione dell’istanza di riammissione alla pace fiscale, non contribuisce al raggiungimento della soglia oltre la quale scatta il blocco. Successivamente, è necessario che siano versate nei termini le rate previste dal nuovo piano di dilazione come “comunicazione delle somme dovute” inviata dall’ADER entro il prossimo 30 giugno. Laddove per gli stessi carichi siano già in essere piani di rateazioni, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, è necessario fare attenzione alla gestione della domanda di riammissione e agli effetti sui piani in essere.
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