Il D.Lgs. n. 110/2024 “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, ha modificato in maniera sostanziale la disciplina della compensazione volontaria tra debiti iscritti a ruolo e rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973. La compensazione volontaria riguarderà tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso mancata accettazione della proposta di compensazione, le somme da rimborsare resteranno a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione per l’avvio dell’azione esecutiva ossia del pignoramento. La verifica di inadempienza che dovrà essere effettuata rispetto a cartelle e avvisi notificati deve però tenere conto dei carichi oggetto di rateazione o per i quali è in essere una definizione agevolata. Si deve altresì tenere conto di ulteriori istituti previsti a tutela del contribuente.
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