Entro il 20 marzo potevano essere versate le prime 3 rate della rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022. Rispetto a tale data non erano ammessi versamenti parziali o tardivi. La proroga operava anche per coloro i quali hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati indicati dall’allegato n. 1 del D.L. n. 61/2023 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana. Tali soggetti avrebbero potuto versare la prima e la seconda rata. Per chi non è riuscito a rispettare la scadenza, se il debito era già stato rateizzato ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, le conseguenze potrebbero essere diverse a seconda se alla data di presentazione della domanda di sanatoria, il piano di rateazione era già decaduto o meno. Anche la data di prima rateazione potrebbe incidere in negativo.
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