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Conguaglio IMU al 29 febbraio. I chiarimenti del MEF

di Andrea Amantea | 25 Gennaio 2024
Conguaglio IMU al 29 febbraio. I chiarimenti del MEF

Con l’intervento dell’art. 1, comma 72, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), per il solo anno 2023, sono considerate efficaci ai fini del saldo 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU nonché dei regolamenti di disciplina del medesimo tributo, trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023 rispetto al termine ordinario del 14 ottobre. Ciò in molti casi comporterà la necessità di versare un conguaglio IMU entro il prossimo 29 febbraio. Proprio sull’intervento della Legge di Bilancio si è soffermato il MEF con il Comunicato stampa del 12 gennaio.

La remissione in bonis delle delibere IMU

L’art. 1, comma 72, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ad alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU (vedi Dossier ufficiale sulla Legge di Bilancio).

“Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.”.

Più nello specifico, il comma 72 prevede che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.

Rispetto all’IMU gli effetti della norma possono essere individuati come da tabella successiva.

Cosa

Le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU 2023 sono valide, purché:

  • inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (anziché 14 ottobre) e
  • pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 (anziché 28 ottobre).

Scadenze ordinarie trasmissione e pubblicazione delibere e regolamenti

Le aliquote e i regolamenti IMU deliberati dal Comune hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il Comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno

Scadenze ordinarie versamento IMU

  • 16 giugno, 1a rata,
  • 16 dicembre saldo.

Determinazione 1a e 2a rata

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente (art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019).

Conseguenze

Nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi come da previsioni della norma in esame e di quella versata a saldo entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle aliquote 2022, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Sanzioni e interessi

Non dovute.

Proprio sull’intervento della Legge di Bilancio si è soffermato il MEF con il Comunicato stampa del 12 gennaio, chiarendo meglio gli effetti della portata della remissione in bonis delle delibere.

Conguaglio IMU al 29 febbraio. I chiarimenti del MEF

Nel Comunicato stampa citato in chiusura del precedente paragrafo il MEF si è soffermato sui passaggi operativi che il contribuente deve rispettare per verificare l’eventuale necessità di andare alla cassa con un conguaglio rispetto a quanto versato a saldo alla data del 18 dicembre scorso, sulla base delle aliquote 2022.

Nulla deve fare colui che ha versato al 18 dicembre tenendo conto delle aliquote trasmesse al MEF, nei termini ordinari, dal Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di imposizione.

Nel Comunicato stampa in parola, si legge che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI, nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.

Non si fa riferimento alla data di pubblicazione delle delibere come individuata dalla Legge di Bilancio (15 gennaio 2024), posto che tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.

A ogni modo, la verifica dell’eventuale obbligo di conguaglio può essere effettuata dal contribuente accedendo al seguente link:

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm

Sarà possibile visionare le aliquote e verificare la loro validità per l’anno 2023.

Nel Comunicato stampa viene confermato che, come da comma 73 dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Impatti sul ravvedimento
È chiaro che laddove il contribuente abbia versato alla data del 18 dicembre, per carenza di liquidità, un importo inferiore rispetto a quanto dovuto a saldo sulla base delle aliquote 2022 (siamo nella casistica di un immobile situato in un Comune che potrebbe rientrare nel perimetro della norma di cui alla Legge di Bilancio, inadempiente rispetto agli obblighi e alle tempistiche ordinarie di trasmissione al MEF delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU), dovrà provvedere al ravvedimento del versamento carente od omesso. Versando anche sanzioni e interessi.
Sul conguaglio eventuale dovuto per effetto della norma di cui alla Legge di Bilancio nulla dovrà pagare in termini di sanzioni e interessi.

Riferimenti normativi:

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