Il Bonus 75%. Un cenno
Il bonus 75%, nella versione ammissibile allo sconto in fattura e alla cessione del credito, è disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”.
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Il Bonus 75%
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Cosa
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Detrazione per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti di qualsiasi categoria catastale.
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Ripartizione
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5 quote annuali di pari importo. Residuo non riportabile all’anno successivo.
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Sconto in fattura e cessione del credito
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SÌ (vedi art. 2, comma 1-bis D.L. n. 11/2023).
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Spese agevolate
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Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
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Beneficiari
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Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
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Soggetti esclusi
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Titolari di soli redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (vedi ad esempio contribuenti in regime forfetario), salvo opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
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Esempi di interventi agevolati
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Sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici, ecc.
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Condizione primaria da rispettare
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Rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
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Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alla questione sui limiti di spesa.
Bonus 75%. La verifica di fine anno sui limiti di spesa
L’agevolazione in esame spetta entro precisi limiti di spesa ossia è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più̀ accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più̀ di otto unità immobiliari.
Ad esempio, come da indicazioni della circolare, Agenzia delle Entrate, n. 17/2023, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari (comprese le pertinenze), il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli art. 1123 ss. c.c. ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede (50.000). Precisazione contenuta nella citata circolare n. 17/2023.
In base a quanto detto fin qui, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto di precisi limiti di spesa, nel calcolo dei quali si dovrà tenere conto delle regole generali previste in materia di bonus edilizi per le spese sostenute a cavallo d’anno. La verifica dei limiti di spesa, nel passaggio da un anno all’altro non può prescindere dal concetto di intervento autonomo.
Dunque, se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
Spese a cavallo d’anno.
Nei fatti, se per lo stesso intervento, i lavori 75% proseguono tra il 2023 e il 2024, il limite di spesa rimane unico e invariato.
Ad esempio, se i lavori, sempre per lo stesso intervento, riguardano un edificio unifamiliare o un appartamento di un edificio condominiale, il limite di 50.000 euro è eroso in parte dai lavori 2023 e in parte da quelli 2024.
Tale meccanismo di calcolo può ritenersi superato in presenza di interventi autonomi.
In particolare, nella circolare n. 19/E 2020, rispetto al bonus ristrutturazione (ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e art. 16 del D.L. n. 63/2013), l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che il vincolo per le spese sostenute in ipotesi di prosecuzione dei lavori, non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (circolare 24 aprile 2015, n. 17, risposta 3.2).
L’autonoma configurabilità dell’intervento, infatti, è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, come la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori (cfr. risposta 3.2, circolare n. 17/E del 2015).
In attesa di conferme ufficiali, tali indicazioni potrebbero valere anche in riferimento al bonus 75% che richiama nel suo perimetro applicativo molti interventi realizzabili in edilizia libera. L’autonomia dell’intervento potrebbe essere oggetto di distinte dichiarazioni sostitutive d’atto notorio che dovranno attestare anche la data di inizio dei lavori e che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili. Anche il tecnico chiamato a certificare la conformità del progetto ammesso al 75% ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. n. 236/1989 sopra citato, potrebbe eventualmente attestare l’autonomia dell’intervento.
Su tali passaggi però sarebbero necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi:
Bonus 75%. La verifica di fine anno sui limiti di spesa
di Andrea Amantea | 14 Dicembre 2023
La detrazione del 75% premia gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di un bonus spettante per i lavori effettuati sia su unità residenziali che non residenziali, rispetto al quale il contribuente ha ancora la possibilità di optare per la cessione del credito o, su consenso del fornitore, per lo sconto in fattura. Detto ciò, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto di precisi limiti di spesa, nel calcolo dei quali si dovrà tenere conto delle regole generali previste in materia di bonus edilizi per le spese sostenute a cavallo d’anno. La verifica dei limiti di spesa, nel passaggio da un anno all’altro, non può prescindere dal concetto di intervento autonomo.
Il Bonus 75%. Un cenno
Il bonus 75%, nella versione ammissibile allo sconto in fattura e alla cessione del credito, è disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”.
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Il Bonus 75%
Cosa
Detrazione per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Ripartizione
5 quote annuali di pari importo. Residuo non riportabile all’anno successivo.
Sconto in fattura e cessione del credito
SÌ (vedi art. 2, comma 1-bis D.L. n. 11/2023).
Spese agevolate
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Beneficiari
Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Soggetti esclusi
Titolari di soli redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (vedi ad esempio contribuenti in regime forfetario), salvo opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Esempi di interventi agevolati
Sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici, ecc.
Condizione primaria da rispettare
Rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alla questione sui limiti di spesa.
Bonus 75%. La verifica di fine anno sui limiti di spesa
L’agevolazione in esame spetta entro precisi limiti di spesa ossia è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
Ad esempio, come da indicazioni della circolare, Agenzia delle Entrate, n. 17/2023, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari (comprese le pertinenze), il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli art. 1123 ss. c.c. ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede (50.000). Precisazione contenuta nella citata circolare n. 17/2023.
In base a quanto detto fin qui, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto di precisi limiti di spesa, nel calcolo dei quali si dovrà tenere conto delle regole generali previste in materia di bonus edilizi per le spese sostenute a cavallo d’anno. La verifica dei limiti di spesa, nel passaggio da un anno all’altro non può prescindere dal concetto di intervento autonomo.
Dunque, se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
Spese a cavallo d’anno.
Nei fatti, se per lo stesso intervento, i lavori 75% proseguono tra il 2023 e il 2024, il limite di spesa rimane unico e invariato.
Ad esempio, se i lavori, sempre per lo stesso intervento, riguardano un edificio unifamiliare o un appartamento di un edificio condominiale, il limite di 50.000 euro è eroso in parte dai lavori 2023 e in parte da quelli 2024.
Tale meccanismo di calcolo può ritenersi superato in presenza di interventi autonomi.
In particolare, nella circolare n. 19/E 2020, rispetto al bonus ristrutturazione (ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e art. 16 del D.L. n. 63/2013), l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che il vincolo per le spese sostenute in ipotesi di prosecuzione dei lavori, non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (circolare 24 aprile 2015, n. 17, risposta 3.2).
L’autonoma configurabilità dell’intervento, infatti, è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, come la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori (cfr. risposta 3.2, circolare n. 17/E del 2015).
In attesa di conferme ufficiali, tali indicazioni potrebbero valere anche in riferimento al bonus 75% che richiama nel suo perimetro applicativo molti interventi realizzabili in edilizia libera. L’autonomia dell’intervento potrebbe essere oggetto di distinte dichiarazioni sostitutive d’atto notorio che dovranno attestare anche la data di inizio dei lavori e che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili. Anche il tecnico chiamato a certificare la conformità del progetto ammesso al 75% ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. n. 236/1989 sopra citato, potrebbe eventualmente attestare l’autonomia dell’intervento.
Su tali passaggi però sarebbero necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Barriere architettoniche
Qual è l'articolo del Decreto 'Rilancio' che disciplina il Bonus 75%?
Il Bonus 75% è disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”.
Fino a quando è possibile sostenere le spese documentate per la realizzazione degli interventi previsti dal Bonus 75%?
Le spese documentate possono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Chi sono i beneficiari del Bonus 75%?
I beneficiari del Bonus 75% sono le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Quali sono gli interventi agevolati dal Bonus 75%?
Gli interventi agevolati includono la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici, ecc.
Quali sono i limiti di spesa previsti dal Bonus 75%?
I limiti di spesa dipendono dalla tipologia degli edifici e possono variare. Ad esempio, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più̀ accessi autonomi dall’esterno, il limite di spesa ammissibile è euro 50.000.