Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali: la comunicazione degli investimenti al Mi.SE.
Il comma 191, quarto periodo, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, dispone quanto segue.
“Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”.
La comunicazione riguarda anche gli investimenti come rinnovati dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di Bilancio 2020, che ha disposto l’applicazione del credito d’imposta anche per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023, apportando al contempo modificazioni alla relativa disciplina (fatte salve, come vedremo a breve, le ulteriori modifiche intervenute successivamente).
Con acconti che erano stati pagati entro il 15 novembre 2020 si applica la vecchia disciplina.
Con ordine accettato dal venditore e con acconti pari almeno al 20%.
A ogni modo, la comunicazione riguarda gli investimenti “Industria 4.0” ossia in beni strumentali di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016 rispettivamente riconducibili:
- ai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e
- ai beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi agli stessi investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
Credito d’imposta beni strumentali ante D.L. n. 228/2021
|
Portata agevolazione
|
Tipologia di investimenti
|
Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 / 30 giugno 2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021
|
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 / 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022
|
Beni materiali non 4.0 (imprese e professionisti)
|
- 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro;
- 15% per investimenti propedeutici al lavoro agile.
|
6% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
|
Beni immateriali non 4.0 (imprese e professionisti)
|
- 10% per investimenti fino a 1 milione di euro;
- 15% per investimenti propedeutici al lavoro agile
|
6% per investimenti fino a 1 milione di euro.
|
Beni materiali 4.0 (Allegato A, Legge n. 232/2016 - imprese)
|
- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
|
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
|
Beni immateriali 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016 - imprese)
|
20% per investimenti fino a 1 milione di euro.
|
Anche la Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, è intervenuta sul credito d’imposta, prorogandolo e rivedendo le aliquote agevolative per i suddetti beni 4.0.
Ancora, il D.L. n. 50/2022, Decreto “Aiuti”, all’art. 21, ha portato dal 20% al 50% della misura del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che il credito sia stato prenotato entro il 31 dicembre 2022) effettuano investimenti in beni immateriali 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016).
Di seguito sono intervenuti sul credito d’imposta in esame la Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023 e successivamente il D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe (post conversione in Legge, Legge n. 14/2023).
Credito d’imposta beni strumentali post Legge di Bilancio 2023 e D.L. Milleproroghe
|
Investimenti
|
Agevolazione 2022
|
Nota
|
Beni strumentali 4.0, Allegato A della Legge n. 232/2016
|
Investimenti fino al 31 dicembre 2022
|
Proroga al 30 novembre 2023 rispetto al precedente termine del 30 settembre (vedi art. 1, comma 423, Legge n. 197/2022) del termine lungo con aliquote agevolative rafforzate per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (art. 1, commi 1057 e 1057-bis, Legge 178/2020).
Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2023-2025 scendono, rispettivamente, al 20%, al 10% e al 5%, v. art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 198/2022).
|
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
|
Investimenti dal 2023
|
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
- 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.
|
Rispetto agli investimenti dal 2023 in avanti (fino al termine di operatività della misura) per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Per i beni strumentali immateriali nuovi 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016) valgono le seguenti scadenze e aliquote agevolative.
Credito d’imposta beni strumentali
|
Beni strumentali immateriali nuovi 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016)
|
Periodo investimento
|
Agevolazione
|
2022 (fino al 30 giugno 2023 con acconto e ordine entro 31 dicembre 2022).
|
50% nel limite di spesa di 1 milione di euro (vedi art. 21, D.L. n. 50/2022)
|
2023 (30 giugno 2024 con acconto e ordine entro fine 2023).
|
20% nel limite di spesa di 1 milione di euro.
|
2024 (30 giugno 2025 con acconto e ordine entro la fine del 2024).
|
15% nel limite di spesa di 1 milione di euro.
|
2025 (30 giugno 2026 con acconto e ordine entro la fine del 2025).
|
10% nel limite di spesa di 1 milione di euro.
|
Fatta tale necessaria ricostruzione, analizziamo le modalità di comunicazione degli investimenti 4.0 al Ministero competente, il cui contenuto nonché i termini dell’adempimento, sono stati fissati con Decreto direttoriale Mi.SE 6 ottobre 2021.
Credito d’imposta beni strumentali: il modello di comunicazione al Mi.SE.
Il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Per gli investimenti 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 novembre, data di scadenza del modello redditi 2023, periodo d’imposta 2022.

Rilevanza presentazione del modello di comunicazione
Nel già citato Decreto 6 ottobre 2021, viene meglio chiarita la rilevanza della comunicazione anche ai fini dei controlli posti in essere dall’Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito d’imposta: “l’invio del modello (…) non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
A tal fine, l’impresa o l’intermediario, dovrà barrare la/e voce/i dell’Allegato A cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (come da legenda indicata nel Decreto).
Beni Allegato A Legge n. 232/2016
|

|
Beni Allegato B Legge n. 232/2016
|

|
Attenzione: Nel modello deve essere specificato se per gli stessi investimenti l’impresa ha beneficiato di altre sovvenzioni.
|
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
L’omesso invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi da 1051 a 1063;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 191;
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- Ministero dello Sviluppo economico, D. Dirett. 6 ottobre 2021;
- Agenzia delle Entrate, circolare 23 luglio 2021, n. 9/E.
Credito d’imposta beni strumentali: comunicazione al Mi.SE. entro il 30 novembre
di Andrea Amantea | 29 Novembre 2023
Il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali industria 4.0, ex Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, e ss.mm-ii, deve essere oggetto di comunicazione al Mi.SE. In particolare la presentazione dell’apposito modello di comunicazione è finalizzata a permettere al Ministero competente di verificare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa. Rispetto agli investimenti 2022, la comunicazione deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali: la comunicazione degli investimenti al Mi.SE.
Il comma 191, quarto periodo, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, dispone quanto segue.
“Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”.
La comunicazione riguarda anche gli investimenti come rinnovati dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di Bilancio 2020, che ha disposto l’applicazione del credito d’imposta anche per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023, apportando al contempo modificazioni alla relativa disciplina (fatte salve, come vedremo a breve, le ulteriori modifiche intervenute successivamente).
Con acconti che erano stati pagati entro il 15 novembre 2020 si applica la vecchia disciplina.
Con ordine accettato dal venditore e con acconti pari almeno al 20%.
A ogni modo, la comunicazione riguarda gli investimenti “Industria 4.0” ossia in beni strumentali di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016 rispettivamente riconducibili:
Credito d’imposta beni strumentali ante D.L. n. 228/2021
Portata agevolazione
Tipologia di investimenti
Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 / 30 giugno 2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 / 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022
Beni materiali non 4.0 (imprese e professionisti)
6% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
Beni immateriali non 4.0 (imprese e professionisti)
6% per investimenti fino a 1 milione di euro.
Beni materiali 4.0 (Allegato A, Legge n. 232/2016 - imprese)
Beni immateriali 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016 - imprese)
20% per investimenti fino a 1 milione di euro.
Anche la Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, è intervenuta sul credito d’imposta, prorogandolo e rivedendo le aliquote agevolative per i suddetti beni 4.0.
Ancora, il D.L. n. 50/2022, Decreto “Aiuti”, all’art. 21, ha portato dal 20% al 50% della misura del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che il credito sia stato prenotato entro il 31 dicembre 2022) effettuano investimenti in beni immateriali 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016).
Di seguito sono intervenuti sul credito d’imposta in esame la Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023 e successivamente il D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe (post conversione in Legge, Legge n. 14/2023).
Credito d’imposta beni strumentali post Legge di Bilancio 2023 e D.L. Milleproroghe
Investimenti
Agevolazione 2022
Nota
Beni strumentali 4.0, Allegato A della Legge n. 232/2016
Investimenti fino al 31 dicembre 2022
Proroga al 30 novembre 2023 rispetto al precedente termine del 30 settembre (vedi art. 1, comma 423, Legge n. 197/2022) del termine lungo con aliquote agevolative rafforzate per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (art. 1, commi 1057 e 1057-bis, Legge 178/2020).
Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2023-2025 scendono, rispettivamente, al 20%, al 10% e al 5%, v. art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 198/2022).
Investimenti dal 2023
Rispetto agli investimenti dal 2023 in avanti (fino al termine di operatività della misura) per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Per i beni strumentali immateriali nuovi 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016) valgono le seguenti scadenze e aliquote agevolative.
Credito d’imposta beni strumentali
Beni strumentali immateriali nuovi 4.0 (Allegato B, Legge n. 232/2016)
Periodo investimento
Agevolazione
2022 (fino al 30 giugno 2023 con acconto e ordine entro 31 dicembre 2022).
50% nel limite di spesa di 1 milione di euro (vedi art. 21, D.L. n. 50/2022)
2023 (30 giugno 2024 con acconto e ordine entro fine 2023).
20% nel limite di spesa di 1 milione di euro.
2024 (30 giugno 2025 con acconto e ordine entro la fine del 2024).
15% nel limite di spesa di 1 milione di euro.
2025 (30 giugno 2026 con acconto e ordine entro la fine del 2025).
10% nel limite di spesa di 1 milione di euro.
Fatta tale necessaria ricostruzione, analizziamo le modalità di comunicazione degli investimenti 4.0 al Ministero competente, il cui contenuto nonché i termini dell’adempimento, sono stati fissati con Decreto direttoriale Mi.SE 6 ottobre 2021.
Credito d’imposta beni strumentali: il modello di comunicazione al Mi.SE.
Il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Per gli investimenti 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 novembre, data di scadenza del modello redditi 2023, periodo d’imposta 2022.
Rilevanza presentazione del modello di comunicazione
Nel già citato Decreto 6 ottobre 2021, viene meglio chiarita la rilevanza della comunicazione anche ai fini dei controlli posti in essere dall’Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito d’imposta: “l’invio del modello (…) non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
A tal fine, l’impresa o l’intermediario, dovrà barrare la/e voce/i dell’Allegato A cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (come da legenda indicata nel Decreto).
Beni Allegato A Legge n. 232/2016
Beni Allegato B Legge n. 232/2016
Attenzione: Nel modello deve essere specificato se per gli stessi investimenti l’impresa ha beneficiato di altre sovvenzioni.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
L’omesso invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Beni strumentali
A chi è richiesta la comunicazione degli investimenti al Mi.SE?
La comunicazione degli investimenti al Mi.SE è richiesta alle imprese che si avvalgono del credito d’imposta.
Quali informazioni devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico?
Le imprese devono trasmettere le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184.
A quale termine riferisce la comunicazione per gli investimenti 2022?
La comunicazione per gli investimenti 2022 deve essere effettuata entro il 30 novembre, data di scadenza del modello redditi 2023, relativo al periodo d’imposta 2022.
Quali sono le modalità di invio del modello di comunicazione?
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
Cosa succede in caso di omissione dell'invio del modello di comunicazione?
L’omesso invio del modello non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.