Io sottoscritto ........, C.F. ........, abilitato all’apposizione del visto di conformità, con riferimento alla cessione del credito d’imposta a favore di Poste Italiane, proposta dal Sig./Sig.ra ........ C.F. ........
Attesto
(a) Che ai fini dell’opzione per la cessione del credito è stata verificata la documentazione necessaria e sussistono i presupposti per avere diritto alle detrazioni, anche rispetto alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, dal Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176, conv. in Legge 13 gennaio 2023, n. 6) e dal D.L. del 16 febbraio 2023, n. 11 conv. in Legge 11 aprile 2023, n. 38;
(b) Che le copie consegnate del “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” sono conformi a quelle da me trasmesse all’Agenzia delle Entrate in data ........ e accettate dall’Agenzia delle Entrate con protocollo ........
(c) Che, qualora il “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” preveda - ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020 - l’apposizione del visto di conformità, questo è stato da me apposto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
oppure
(d) Che, qualora il “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” non preveda - ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020 - l’apposizione del visto di conformità per una delle seguenti ragioni:
(barrare la ragione applicabile):
( ) opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi delle seguenti disposizioni:
........
( ) interventi di importo complessivo non superiore a 10.000, euro nonostante non vi sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul predetto modulo, sussistono tutte le condizioni che ne avrebbero consentito il rilascio.
Data e Luogo ........
Timbro e Firma
........
Il visto di conformità è sempre necessario per gli interventi di cui all’art. 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “bonus facciate”) e all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
|
Bonus edili e Poste Italiane S.p.A.: attivata la fase 3 dell’istruttoria
di Carla De Luca | 21 Novembre 2023
Poste Italiane S.p.A. ha finalmente attivato la fase 3 dell’istruttoria delle domande presentate dal 3 ottobre 2023. Nella fase 3, dopo l’accettazione della proposta da parte di Poste Italiane S.p.A., è necessario procedere con la comunicazione della cessione in favore di Poste Italiane sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e inviare a Poste Italiane la relativa documentazione.
Le fasi della cessione a Poste
I documenti, che devono essere forniti sul sito di Poste Italiane, devono essere forniti in due momenti distinti:
Dal 16 novembre 2023 si è ufficialmente aperta la fase 3, che si articola nei seguenti passaggi:
Mail di accettazione
Il contribuente riceve una mail di questo tipo:
Da: cessionecreditoimposta@posteitaliane.it
Data: 16 novembre 2023, 00:01:20 CET
A:
Oggetto: Cessione del credito d’imposta a Poste Italiane - Accettazione della richiesta di cessione e invito ad effettuare comunicazione di cessione con conseguente caricamento della relativa documentazione
Gentile
Le comunichiamo che Poste Italiane ha accettato la Sua proposta di cessione del credito d’imposta del 03/10/2023 (ID Pratica A05180301). Al riguardo, trova in allegato l’accettazione da parte di Poste Italiane.
Le ricordiamo che entro il 30/11/2023 dovrà:
Le ricordiamo che il mancato riscontro entro il termine sopra indicato non consentirà a Poste Italiane di accettare sulla Piattaforma di cessione del credito di Agenzia delle Entrate il credito d’imposta da Lei ceduto e il contratto si considererà risolto.
Cordiali saluti
Poste Italiane S.p.A.
Con allegato il vero contratto di cessione:
Comunicazione su piattaforma A.d.E.
Il contribuente a questo punto raccoglierà la seguente documentazione:
Fase 3: Comunicazione su piattaforma A.d.E.:
secondo caricamento documentale dopo l’accettazione della proposta da parte di Poste Italiane S.p.A.
Documenti relativi alla comunicazione A.d.E.
Sono 2 le ricevute Entratel richieste.
La predetta dichiarazione deve essere compilata in ogni parte e i punti (c) e (d) devono essere selezionati in alternativa.
Nessuna modifica potrà essere apportata al testo della dichiarazione ed è obbligatoria l’apposizione del timbro professionale.
Dichiarazione dell’intermediario fiscale e visto di conformità
Io sottoscritto ........, C.F. ........, abilitato all’apposizione del visto di conformità, con riferimento alla cessione del credito d’imposta a favore di Poste Italiane, proposta dal Sig./Sig.ra ........ C.F. ........
Attesto
(a) Che ai fini dell’opzione per la cessione del credito è stata verificata la documentazione necessaria e sussistono i presupposti per avere diritto alle detrazioni, anche rispetto alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, dal Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176, conv. in Legge 13 gennaio 2023, n. 6) e dal D.L. del 16 febbraio 2023, n. 11 conv. in Legge 11 aprile 2023, n. 38;
(b) Che le copie consegnate del “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” sono conformi a quelle da me trasmesse all’Agenzia delle Entrate in data ........ e accettate dall’Agenzia delle Entrate con protocollo ........
(c) Che, qualora il “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” preveda - ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020 - l’apposizione del visto di conformità, questo è stato da me apposto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
oppure
(d) Che, qualora il “Modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” non preveda - ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020 - l’apposizione del visto di conformità per una delle seguenti ragioni:
(barrare la ragione applicabile):
( ) opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi delle seguenti disposizioni:
........
( ) interventi di importo complessivo non superiore a 10.000, euro nonostante non vi sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul predetto modulo, sussistono tutte le condizioni che ne avrebbero consentito il rilascio.
Data e Luogo ........
Timbro e Firma
........
Il visto di conformità è sempre necessario per gli interventi di cui all’art. 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “bonus facciate”) e all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
E la caricherà sul sito di Poste Italiane in corrispondenza della pratica.
Attenderà il 10 del mese successivo all’invio dei modelli da parte dell’intermediario perché Poste Italiane accetti il credito sul portale “Piattaforma cessione crediti” e quindi la liquidazione del dovuto.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Barriere architettonicheBonus facciateColonnine ricarica veicoliRiqualificazione energeticaSisma bonusSpese per interventi di recupero edilizio
Quali sono i documenti necessari da inviare in fase istruttoria verso Poste Italiane?
I documenti necessari per l'inoltro della richiesta verso Poste Italiane in fase istruttoria sono quelli richiesti sul sito di Poste Italiane.
Quando è necessario effettuare la comunicazione della cessione in favore di Poste sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate?
La comunicazione della cessione in favore di Poste sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate è necessario solo dopo aver ricevuto l'email con l'accettazione della proposta da parte di Poste Italiane.
Quali sono i passaggi previsti nella fase 3 dell'istruttoria delle domande presentate?
Nella fase 3 dell'istruttoria delle domande presentate, sono necessari i seguenti passaggi: mail di accettazione e comunicazione su piattaforma A.d.E.
Entro quale data il contribuente deve effettuare la comunicazione della cessione del credito d'imposta sul sito Agenzia delle Entrate?
Il contribuente deve effettuare la comunicazione della cessione del credito d'imposta sul sito Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023.
Cosa succede se il contribuente non effettua il riscontro entro il termine sopra indicato?
Se il contribuente non effettua il riscontro entro il termine sopra indicato, Poste Italiane non potrà accettare sulla Piattaforma di cessione del credito di Agenzia delle Entrate il credito d'imposta ceduto e il contratto si considererà risolto.