Commento
SOCIETÀ

Il recesso del socio nella s.r.l.

di Marco Baldin | 16 Ottobre 2023
Il recesso del socio nella s.r.l.

Il recesso è una delle modalità con le quali un socio può decidere di sciogliersi dal vincolo sociale. Questo istituto, data la sua particolarità, viene disciplinato puntualmente dal Codice civile ed è stato oggetto di varie interpretazioni normative e di prassi. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una disamina completa dall’istituto del recesso nelle s.r.l., con le eventuali conseguenze fiscali in capo al recedente.

Premessa

Il recesso può essere definito come un atto unilaterale recettizio con il quale un socio comunica la propria volontà di sciogliersi dal vincolo sociale e la disciplina di questo istituto, per quanto riguarda i soci di s.r.l., è stabilita dall’ c.c. Secondo questa disposizione normativa:

L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni, anche se l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

In ogni caso, ai sensi del  del medesimo articolo, il diritto di recesso compete, senza condizioni, ai soci che non abbiano consentito:

  • al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
  • alla fusione o scissione;
  • alla revoca dello stato di liquidazione;
  • al trasferimento della sede all’estero;
  • alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  • al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
  • al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’ c.c. (c.d. “diritti particolari dei soci”);

In questi casi, quindi, può essere offerta l’occasione di recesso dalla società, tassativamente a condizione che il socio uscente non abbia espresso il proprio voto favorevole.

Oltre a queste cause disciplinate espressamente dalla legge è possibile che sia lo stesso atto costitutivo a disciplinare alcuni specifici casi di recesso, al verificarsi di determinati eventi (siano essi rappresentati da deliberazioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura).

L’atto costitutivo può anche prevedere una “giusta causa” di recesso.

Così, ad esempio, può essere stabilito il recesso a seguito di deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, l’attribuzione ad essi della delega prevista dall’ c.c. per l’aumento del capitale sociale. Altre ipotesi potrebbero riguardare il trasferimento della sede sociale in altra provincia o regione (non all’estero in quanto rientra nelle ipotesi di recesso ex lege) oppure la decisione di prorogare il termine della società. In queste casistiche il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dall’atto costitutivo sia alla generalità dei soci, sia solo ad alcuni di essi.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, qualora la società revochi la delibera che lo legittima ovvero nell’ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della stessa ex c.c.

In assenza di un termine di legge, la società può adottare la revoca della delibera che legittima il recesso o quella di scioglimento della società entro il termine di 180 giorni, come previsto per il rimborso delle partecipazioni.

Termine esercizio diritto di recesso

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono stabiliti dall’atto costitutivo.

Secondo la massima I.H.2 del Comitato Triveneto dei Notai, in mancanza di un’espressa disposizione statutaria, si applica in via analogica la disciplina prevista per la s.p.a. dall’ c.c., che prescrive l’esercizio del diritto mediante lettera raccomandata spedita:

  • in caso di delibera che legittima il recesso, entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese;
  • in caso di fatto diverso da una deliberazione, entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Effetti del recesso

Dalla data di ricezione del recesso i diritti sociali connessi alla partecipazione sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa. La legge determina i criteri per la liquidazione della quota per le cause legali di recesso, stabilendo, in particolare che ( c.c.):

“I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’”.

Nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, l’atto costitutivo può disciplinarne i criteri liberamente, anche in deroga ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso.

Liquidazione della quota

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione sociale secondo determinati criteri legali di valutazione. In particolare:

  • il rimborso deve essere effettuato in proporzione del patrimonio sociale;
  • il patrimonio sociale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
  • in caso di contrasto tra la società e il socio recedente in merito al valore del rimborso, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Quanto alla procedura di liquidazione, il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società e, secondo il Comitato Triveneto dei Notai (massima I.H.14) non è possibile derogare in via statutaria a tale termine.

Il rimborso può avvenire mediante:

  • acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
  • acquisto da parte di un terzo individuato dai soci;
  • intervento della società.

In tal caso, il rimborso della quota avviene con:

  • l’utilizzo di riserve disponibili (le quote degli altri soci si accrescono proporzionalmente rispetto alla quota del socio receduto);
  • o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. Viene riconosciuto ai creditori sociali il diritto di opposizione alla deliberazione di riduzione del capitale sociale, qualora ritengano che possa derivarne un pregiudizio alle proprie ragioni (se viene accolta l’opposizione, la società è posta in liquidazione).

La società viene posta in liquidazionese, sulla base della riduzione del capitale sociale, non risulti comunque possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto.

Nel caso più frequente di acquisto della quota in modo proporzionale da parte degli altri soci, il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, accetta, implicitamente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge e, quindi, acconsente al fatto che la partecipazione possa essere acquistata dagli altri soci o da un terzo.

Valutazione della quota

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Qualora sussista un conflitto tra la società e il socio sul diritto di quest’ultimo di recedere, è ammissibile ricorrere al procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota previsto dall’ c.c., in quanto procedimento avente natura di volontaria giurisdizione.

Effetti fiscali del recesso

In capo al socio di SRL, il trattamento delle somme percepite in caso di recesso dipende dalle modalità con cui il diritto è esercitato, ovvero mediante:

  • acquisto delle quote da parte degli altri soci o terzi (recesso atipico);
  • annullamento delle partecipazioni con conseguente riduzione del patrimonio netto della società (recesso tipico).

Recesso atipico di soci persone fisiche non imprenditori

Nel caso di acquisto delle quote da parte di altri soci o di terzi, in capo al socio uscente non imprenditore si realizza un reddito diverso ex del TUIR, determinato come differenza tra somme percepite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ceduta. Il provento è tassato con l’imposta sostitutiva del 26% a prescindere dalla circostanza che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Recesso atipico di soci persone fisiche imprenditori o società di persone

Se il soggetto uscente è un imprenditore individuale o una società di persone, le plusvalenze realizzate sono imponibili nei limiti rispettivi del 58,14% o del 49,72% se sono verificati i requisiti PEX del , mentre nel 100% negli altri casi.

Recesso atipico di soci soggetti IRES

Le somme percepite da soci-soggetti IRES a seguito di recesso atipico hanno natura di plusvalenza, imponibile nella misura del 5% se sussistono i requisiti PEX del o, diversamente, nella misura del 100%.

Recesso tipico di soci persone fisiche non imprenditori

I soci di s.r.l. che ricevono denaro o beni a seguito del recesso “tipico” conseguono un reddito di capitale che l’ del TUIR quantifica nella differenza tra:

  • le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci, e
  • il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate.

Sulle somme percepite da persone fisiche non imprenditori si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26% a prescindere dalla circostanza che si tratti di una partecipazione qualificata o non qualificata.

Recesso tipico di soci persone fisiche imprenditori o società di persone

Se i soggetti uscenti sono persone fisiche imprenditori, ovvero società di persone, occorre distinguere la quota parte di reddito derivante da riserve di utile da quella derivante da riserve di capitale.

Nel primo caso, l’imposizione sul reddito percepito avviene nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14%della differenza tra somme attribuite (o valore normale dei beni assegnati) e costo fiscale della partecipazione, indipendentemente dall’entità della partecipazione medesima. Nel secondo caso, il reddito qualificato come plusvalenza è esente al 60%, al 50,28% o al 41,86% se ricorrono i requisiti PEX mentre è imponibile al 100% negli altri casi.

Recesso tipico di soci soggetti IRES

I redditi percepiti dai soci-soggetti IRES a seguito del recesso da s.r.l. (sempre determinati come differenza tra importo percepito e costo fiscale della partecipazione annullata) costituiscono, invece, redditi d’impresa, imponibili nel limite del 5. Anche in tal caso, occorre distinguere tra la quota parte derivante da riserve di utili, soggetta al regime dei dividendi, e la quota parte derivante da riserva di capitale, soggetta al regime impositivo delle plusvalenze e come tale esente al 95% in presenza dei requisiti PEX.

Riferimenti normativi:

 

Sullo stesso argomento:Recesso del socioSRL