Premessa
Il Decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, art. 18, era intervenuto in modifica all’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo il venir meno di tutti gli esoneri dagli obblighi di fatturazione elettronica, a far data dal 1° luglio 2022, per i contribuenti che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’esercizio 2021 e, indipendentemente da qualsiasi variabile, per tutti i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2024.
L’anno 2024, pertanto, salvo ulteriori proroghe, rappresenterà l’anno di avvio definitivo degli obblighi di fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA, con tutto quel che ne consegue: obbligo di fatturare in elettronico, di ricevere, ed eventualmente consultare, le fatture passive a mezzo Sistema di Interscambio, di gestire a mezzo file xml gli adempimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere e di conservare a norma tutte le fatture emesse e ricevute.
Tutti gli aspetti sovra brevemente richiamati (vedasi anche Video pillola - Regime forfetario: e-fattura obbligatoria dal 1° gennaio 2024) possono essere gestiti mediante software commerciali, ma anche tramite i servizi gratuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate, o ancora mediante un affiancamento di entrambe le soluzioni.
Resta comunque opportuno, per non dire indispensabile, disporre di accesso all’area riservata di Fatture e Corrispettivi, direttamente o mediante conferimento di delega ad un intermediario.
Modalità di conferimento delega ai servizi di fatturazione elettronica
In premessa è necessario ricordare che nell’ambito della fatturazione elettronica il contribuente ha facoltà di conferire diverse tipologie di deleghe (vedasi Guide pratiche - Fattura elettronica - Comunicazione Deleghe).
Tali deleghe, a loro volta, possono essere conferite mediante diverse modalità:
- tramite gli strumenti telematici presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate: il contribuente, in possesso dei codici di accesso Fisconline o SPID, oppure Carta Nazionale dei Servizi, o CIE, accede alla propria area riservata e può autonomamente gestire le diverse deleghe, comunicando all’Agenzia il conferimento o la revoca, e potendo verificare lo stato di tutte le deleghe attive;
- conferimento mediante compilazione dell’apposito modello “conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”.
Laddove la delega venga conferita mediante compilazione del modello, la trasmissione delle informazioni finalizzate all’attivazione della delega può essere effettuata in modo “puntuale” (ovvero con riferimento ad un solo contribuente alla volta), oppure in modalità “massiva”, tramite la quale un intermediario porta a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria l’avvenuto conferimento di delega a proprio favore da parte di più contribuenti.
Indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga in modalità puntuale o massiva, a monte sussistono una serie di obblighi:
- conferimento di delega da parte del contribuente,
- annotazione da parte dell’intermediario della summenzionata delega su un apposito registro, che deve essere conservato, unitamente alle deleghe e ai documenti di riconoscimento dei deleganti, per 10 anni, ai fini di eventuali verifiche.
Inoltre, affinché la delega conferita dal contribuente venga effettivamente recepita ed attivata da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario che il soggetto delegato conosca e comunichi alcuni elementi di riscontro contenuti nei dichiarativi del contribuente che conferisce delega.
Prima delle modifiche apportate con il Provvedimento qui in commento, tali elementi di riscontro potevano essere reperiti solo dalla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; di conseguenza, i contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio non disponevano di tali informazioni.
I nuovi elementi di riscontro per contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
A seguito delle modifiche apportate al Provvedimento A.d.E. del 5 novembre 2018, ad opera del Provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023, gli elementi di riscontro da fornirsi in sede di attivazione delle deleghe comunicate da parte dell’intermediario sono tratti:
- dalla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:
- importo volume d’affari;
- importo dell’imposta dovuta o dell’imposta a credito.
In assenza di dichiarazione IVA (soggetti che operano in regime di vantaggio, art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero in regime forfetario (art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), gli elementi di riscontro sono tratti dalla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:
• importo del reddito lordo complessivo,
• importo del reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicato nel quadro LM.
L’indisponibilità dei dati di riscontro
Per concludere, occorre considerare anche il caso dei soggetti deleganti per i quali non risulta presentata, nell’anno precedente a quello di conferimento della delega, né dichiarazione IVA, né dichiarazione dei redditi.
In tal caso, restano ferme le istruzioni già a suo tempo fornite, ovvero la possibilità di trasmettere il modulo di delega secondo le modalità stabilite al punto 4.1, 4.2. o 4.8 del Provvedimento A.d.E. 5 novembre 2018, ovvero:
- Punto 4.1. - Il modulo può essere presentato, dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
- Punto 4.2. - Il delegante può conferire o revocare le deleghe ai servizi di Fatturazione elettronica attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata.
- Punto 4.8. - I soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante in virtù di quanto previsto dall’art. 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono:
- predisporre un file, per ciascun soggetto delegato, contenente:
- le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi;
- un prospetto, prodotto secondo lo schema riportato in allegato al Provvedimento unitamente alle istruzioni per la sua compilazione, contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite;
- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli di cui al punto 2.1, la rispondenza di quanto riportato nel file di cui sopra con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci o dall’utilizzo di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- firmare digitalmente il file di cui al punto precedente e inviarlo tramite PEC all’indirizzo delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it.
A commento di quanto sopra si evidenzia che la via maestra, a parere di chi scrive, è sempre quella dell’utilizzo delle specifiche funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’accesso a tali funzionalità è indispensabile che il contribuente si doti di credenziali proprie di accesso ai servizi A.d.E. (SPID, CIE, CNS, Fisconline o Entratel), ottenute le quali saranno sufficienti pochi click nell’area dedicata alle “Deleghe” per gestire il conferimento o la revoca di tutte le diverse deleghe esistenti in materia di fatturazione elettronica, ma anche quelle relative agli altri servizi dell’Agenzia delle Entrate, quali l’accesso al Cassetto Fiscale.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 18;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 ottobre 2023, n. 373040/2023;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241/2018.
Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica: gli elementi di riscontro per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio
di Sandra Pennacini | 24 Ottobre 2023
A partire dal 1° gennaio 2024 verranno meno tutti gli esoneri in materia di obblighi di fatturazione elettronica e, più in generale, di gestione “elettronica” degli adempimenti fiscali. Alla luce di quanto sopra, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 373040 del 17 ottobre 2023, sono state introdotte modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018, al fine di agevolare il conferimento delle deleghe per l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfetario o di vantaggio.
Premessa
Il Decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, art. 18, era intervenuto in modifica all’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo il venir meno di tutti gli esoneri dagli obblighi di fatturazione elettronica, a far data dal 1° luglio 2022, per i contribuenti che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’esercizio 2021 e, indipendentemente da qualsiasi variabile, per tutti i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2024.
L’anno 2024, pertanto, salvo ulteriori proroghe, rappresenterà l’anno di avvio definitivo degli obblighi di fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA, con tutto quel che ne consegue: obbligo di fatturare in elettronico, di ricevere, ed eventualmente consultare, le fatture passive a mezzo Sistema di Interscambio, di gestire a mezzo file xml gli adempimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere e di conservare a norma tutte le fatture emesse e ricevute.
Tutti gli aspetti sovra brevemente richiamati (vedasi anche Video pillola - Regime forfetario: e-fattura obbligatoria dal 1° gennaio 2024) possono essere gestiti mediante software commerciali, ma anche tramite i servizi gratuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate, o ancora mediante un affiancamento di entrambe le soluzioni.
Resta comunque opportuno, per non dire indispensabile, disporre di accesso all’area riservata di Fatture e Corrispettivi, direttamente o mediante conferimento di delega ad un intermediario.
Modalità di conferimento delega ai servizi di fatturazione elettronica
In premessa è necessario ricordare che nell’ambito della fatturazione elettronica il contribuente ha facoltà di conferire diverse tipologie di deleghe (vedasi Guide pratiche - Fattura elettronica - Comunicazione Deleghe).
Tali deleghe, a loro volta, possono essere conferite mediante diverse modalità:
Laddove la delega venga conferita mediante compilazione del modello, la trasmissione delle informazioni finalizzate all’attivazione della delega può essere effettuata in modo “puntuale” (ovvero con riferimento ad un solo contribuente alla volta), oppure in modalità “massiva”, tramite la quale un intermediario porta a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria l’avvenuto conferimento di delega a proprio favore da parte di più contribuenti.
Indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga in modalità puntuale o massiva, a monte sussistono una serie di obblighi:
Inoltre, affinché la delega conferita dal contribuente venga effettivamente recepita ed attivata da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario che il soggetto delegato conosca e comunichi alcuni elementi di riscontro contenuti nei dichiarativi del contribuente che conferisce delega.
Prima delle modifiche apportate con il Provvedimento qui in commento, tali elementi di riscontro potevano essere reperiti solo dalla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; di conseguenza, i contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio non disponevano di tali informazioni.
I nuovi elementi di riscontro per contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
A seguito delle modifiche apportate al Provvedimento A.d.E. del 5 novembre 2018, ad opera del Provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023, gli elementi di riscontro da fornirsi in sede di attivazione delle deleghe comunicate da parte dell’intermediario sono tratti:
In assenza di dichiarazione IVA (soggetti che operano in regime di vantaggio, art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero in regime forfetario (art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni), gli elementi di riscontro sono tratti dalla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:
• importo del reddito lordo complessivo,
• importo del reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicato nel quadro LM.
L’indisponibilità dei dati di riscontro
Per concludere, occorre considerare anche il caso dei soggetti deleganti per i quali non risulta presentata, nell’anno precedente a quello di conferimento della delega, né dichiarazione IVA, né dichiarazione dei redditi.
In tal caso, restano ferme le istruzioni già a suo tempo fornite, ovvero la possibilità di trasmettere il modulo di delega secondo le modalità stabilite al punto 4.1, 4.2. o 4.8 del Provvedimento A.d.E. 5 novembre 2018, ovvero:
A commento di quanto sopra si evidenzia che la via maestra, a parere di chi scrive, è sempre quella dell’utilizzo delle specifiche funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’accesso a tali funzionalità è indispensabile che il contribuente si doti di credenziali proprie di accesso ai servizi A.d.E. (SPID, CIE, CNS, Fisconline o Entratel), ottenute le quali saranno sufficienti pochi click nell’area dedicata alle “Deleghe” per gestire il conferimento o la revoca di tutte le diverse deleghe esistenti in materia di fatturazione elettronica, ma anche quelle relative agli altri servizi dell’Agenzia delle Entrate, quali l’accesso al Cassetto Fiscale.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Fattura elettronicaRegime forfetario
Da quando è previsto che tutti i contribuenti dovranno avere l'obbligo di fatturazione elettronica?
Dal 1° gennaio 2024.
Quali contribuenti sono interessati dall'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022?
I contribuenti che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’esercizio 2021.
Quali sono gli adempimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere previsti per i titolari di partita IVA?
Gli adempimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere devono essere gestiti a mezzo file xml.
Quali sono le modalità di conferimento della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica?
Le modalità di conferimento della delega possono avvenire tramite strumenti telematici presenti nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure mediante compilazione dell’apposito modello.
Cosa deve conoscere e comunicare il soggetto delegato per attivare la delega conferita dal contribuente?
Il soggetto delegato deve conoscere e comunicare alcuni elementi di riscontro contenuti nei dichiarativi del contribuente che conferisce la delega.